Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25309/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costanzo impugnava l'ordinanza che aveva respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 240-bis c.p.) per 473.775 euro, pari alla presunta sproporzione tra redditi leciti dichiarati e investimenti effettuati nel decennio 2012-2022. Il ricorso deduceva tre censure principali: a) errore metodologico nel calcolo delle poste attive e passive (i calcoli avrebbero dovuto considerare il complesso del decennio e non saldi bancari momentanei); b) omissione di considerare alcune entrate (ticket alimentari percepiti dal ricorrente e dalla moglie, e somme derivanti dalla liquidazione di buoni fruttiferi acquistati anteriormente al periodo ma scaduti durante lo stesso); c) uso erroneo e sovrastimato dei parametri ISTAT per il calcolo delle spese familiari, non coerenti col tenore di vita effettivamente mantenuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze generiche e in buona parte una mera riproposizione dei motivi di riesame, senza un confronto puntuale con le specifiche risposte del Tribunale di Brescia. In particolare, la Corte ha osservato che: la mancata documentazione della effettiva percezione dei "buoni-pasto" era rilevante e doveva essere provata; la Corte di cassazione non può procedere a nuova valutazione del materiale probatorio (riequilibrio dei dati di fatto) e non è la sede per contestare vizi di motivazione in materia di sequestro per sproporzione (limiti di ammissibilità dell'art. 325 cod. proc. pen.). Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifesta carenza di pregio delle argomentazioni.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata quale titolo giuridico del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione tra redditi leciti e investimenti; utilizzata come fondamento del provvedimento impugnato.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata per affermare il limite della Corte di cassazione: non è consentito ricorrere in cassazione per contestare vizi di motivazione attinenti alla valutazione del fatto e delle prove nel procedimento di riesame relativo al sequestro per sproporzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del proponente del ricorso inammissibile alle spese del procedimento e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per i principi sul rapporto tra inammissibilità del ricorso e la possibile assenza di colpa del proponente nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto che non sussista tale assenza di colpa.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è competente a rivedere i fatti e le prove: i ricorsi che chiedono una rivalutazione probatoria o che si limitano a reiterare i motivi di merito (vizi di motivazione) sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Quando si impugna un sequestro per sproporzione, è essenziale fornire documentazione puntuale e completa delle entrate e delle uscite (es. prova effettiva di percezione di indennità o ticket alimentari), perché il diritto sostanziale al beneficio non basta senza prova della concreta percezione.
  • Le critiche di metodo (es. alla modalità di calcolo delle poste patrimoniali) devono essere specifiche e dimostrare in che modo il ragionamento del giudice si sia discostato da regole logiche o normative applicabili, con riferimento preciso agli elementi contestati, altrimenti saranno considerate generiche.
  • Contestare l'applicazione di parametri statistici (es. ISTAT) richiede dimostrare concretamente perché quei parametri risultino non pertinenti al caso concreto e proporre un criterio alternativo fondato e verificabile.
  • Il difensore, prima del ricorso in cassazione, dovrebbe documentare e argomentare in primo grado e in appello tutte le questioni probatorie: omettere prove determinanti espone al rischio di inammissibilità del ricorso per la Corte di legittimità.
  • L'inammissibilità comporta conseguenze economiche rilevanti: saldo delle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; per attenuare o evitare tali sanzioni è necessario che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, o che le questioni siano almeno non manifestamente infondate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.