Cassazione Penale, Sentenza n. 33456/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi di motivazione e violazione di legge: contestazione della partecipazione del ricorrente al furto (in particolare del capo B) sulla base dell'asserita presenza in video di soli due autori e dell'inattendibilità delle dichiarazioni dei correi; richiesta di esclusione o ritenuta insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni di correità; censura della ritenuta aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) e di altre aggravanti (art. 625 n.2 e n.5 c.p.); dedotta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta inoltre vizi nell'applicazione dell'art. 192 c.p.p. e nella valutazione complessiva della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato (al limite dell'inammissibilità), respingendo le censure. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse compiuto una motivazione coerente e logica: le dichiarazioni dei correi erano reciprocamente riscontrabili e corroborate da elementi esterni (riprese video del centro commerciale che mostrano "tre persone incappucciate", fermo della Jeep con a bordo il ricorrente poco prima dei fatti, annotazioni di p.g. e denuncia-querela che attestano la forzatura delle porte). La Corte ha inoltre affermato che la valutazione della spontaneità delle dichiarazioni non è stata contestata e che l'accertamento della minorata difesa è stato fatto secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (verifica concreta di esistenza della condizione, produzione effettiva dell'ostacolo alla difesa, e sfruttamento da parte dell'agente). Ha ritenuto infondate anche le censure relative alle attenuanti generiche e ha confermato la riduzione di pena già operata dalla Corte d'Appello a 2 anni e 3 mesi di reclusione e €240,00 di multa con conferma delle restanti statuizioni.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176) e art.16 D.L. 30/12/2021, n.228 (conv. L. 25/02/2022, n.15)
Richiamate per la disciplina sulla discussione orale e sulla modalità di svolgimento del procedimento: le parti non hanno richiesto discussione orale e la requisitoria è stata prodotta per iscritto.
art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
La Corte ha richiamato il principio che le dichiarazioni di correità possono essere utilizzate purché siano dotate di attendibilità intrinseca e siano corroborate da riscontri che possono essere di natura rappresentativa o logica; non è richiesto che i riscontri siano "autosufficienti".
art. 606 c.p.p.
Applicato in senso limitativo: Cassazione ha rilevato che molte censure erano reiterazioni dell'appello senza un concreto confronto argomentativo con la motivazione di merito, e pertanto non utilizzabili per un sindacato di merito in sede di legittimità.
art. 350, comma 7, c.p.p.
La nozione di "spontaneità" delle dichiarazioni rese dall'imputato alle forze di polizia riguarda l'assenza di induzione o sollecitazione da parte degli organi che ricevono la dichiarazione; non concerne la semplice volontarietà psicologica della persona che dichiara.
art. 61, primo comma, n. 5, c.p.
La Corte ha seguito l'orientamento delle Sezioni Unite (cfr. Cardellini) richiedendo un accertamento concreto in tre fasi: esistenza della condizione di tempo/luogo/persona astrattamente idonea, produzione effettiva dell'ostacolo alla difesa e sfruttamento della condizione da parte dell'agente; nel caso ritenuta sussistente l'aggravante per il contesto notturno/isolare.
art. 625, nn. 2 e 5, c.p.
Le aggravanti contestate (uso di strumenti o modalità che aggravano il furto e esecuzione in particolari condizioni) sono state ritenute correttamente valutate dai giudici di merito sulla base di elementi di fatto (es. annotazioni di p.g. e verbali) che attestavano la forzatura degli accessi e le modalità dei luoghi.
art. 133 c.p.
In tema di attenuanti generiche: la loro esclusione non richiede da parte del giudice una giustificazione analitica sotto ogni profilo; le attenuanti non sono un diritto automatico ma un potere discrezionale da esercitarsi con motivazione quando concesse o esclusa.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di correità possono fondare una condanna solo se ogni singola dichiarazione presenta attendibilità intrinseca ed è corroborata da riscontri, i quali possono essere anche logici o rappresentativi e non necessariamente "autosufficienti".
- In Cassazione non è possibile un libero sindacato di merito: le doglianze ripetitive dell'appello che non confrontano argomentativamente la motivazione di merito sono inammissibili o destinate a fallire.
- Per contestare in modo efficace la partecipazione di un imputato basandosi su video o fotografie occorre puntare a dimostrare specifici travisamenti di prova o l'assenza di riscontri concreti, non solo ipotesi alternative sulla base di osservazioni generiche (es. numero di soggetti ripresi).
- L'aggravante per "minorata difesa" (art. 61 n.5) richiede un accertamento concreto che dimostri non solo l'idoneità astratta del luogo/tempo a ostacolare la difesa, ma anche la produzione effettiva di tale ostacolo e la consapevolezza/sfruttamento da parte dell'agente.
- La spontaneità delle dichiarazioni rese dalle persone imputate va valutata in relazione all'assenza di induzione da parte degli organi inquirenti; la semplice temporalità o vicinanza della dichiarazione ad altri atti (perquisizione ecc.) non prova di per sé la non spontaneità.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche non costituisce automaticamente vizio: il giudice non è obbligato ad accordarle e la decisione è soggetta a verifica limitata in cassazione salvo motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
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