Cassazione Penale, Sentenza n. 33391/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 17/03/2021 della Corte di Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Vasto per il reato di estorsione. Il ricorrente deduce un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della prova, sostenendo che i giudici di merito abbiano errato nella valutazione delle dichiarazioni rese da Chieffo Giuseppe, Sambrotta Nicola, Marisi Favorito Enzo Domenico e Antenucci Domenico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione proposta riguardasse la valutazione della credibilità dei testi e della persona offesa, materia di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione, le quali non sono state dimostrate. Perciò il ricorso, volto a proporre un risultato probatorio alternativo, è stato considerato non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020
Richiamata come base procedurale per la trattazione del ricorso (la causa è stata trattata ai sensi della disposizione citata).
art. 616 cod. proc. pen.
Predisporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è inammissibile e sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite Bellarte e precedenti richiamati)
Sezioni Unite Bellarte; Sez.6 n.27322/2008 De Ritis; Sez.3 n.8382/2008 Finazzo; Sez.6 n.443/2004 Zannberlan; Sez.3 n.3348/2003 Pacca; Sez.3 n.22848/2003 Assenza
Principio secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo che emergano manifeste illogicità o contraddizioni nella motivazione.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è una questione di fatto: la Cassazione non riesamina i fatti né la rivaluta in termini probatori ordinari.
- Un ricorso per cassazione che si limiti a proporre un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (testimonianze) è, di regola, inammissibile.
- Per ottenere la riforma in sede di legittimità bisogna dimostrare che la motivazione del giudice di merito contiene una manifesta illogicità, contraddizione o un evidente travisamento dei fatti; mere argomentazioni alternative non sono sufficienti.
- È preferibile che il ricorso in Cassazione si fondi su questioni di diritto (violazioni di norme processuali o di diritto sostanziale, vizi formali della motivazione) piuttosto che su una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia, se il motivo è manifestamente inammissibile o infondato e ciò dipende da profili di colpa, di essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a una sanzione (ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Strategia pratico-processuale: in situazioni simili, concentrare il gravame su errori specifici di diritto, violazioni procedurali o su elementi di motivazione concretamente contraddittori, documentando in modo chiaro le contraddizioni o l'assenza di riscontro probatorio, al fine di superare il filtro di ammissibilità.
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