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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16411/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva commessa come amministratore di fatto della RANDAZZO CAR s.a.s., articolando quattro motivi: (1) omissione della notifica del decreto di citazione per appello (art. 601 c.p.p.), contestando che la notifica al difensore non potesse sanare il vizio; (2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione di amministratore di fatto, sostenendo che la mera conoscenza delle vicende societarie e la qualità di coniuge dell'amministratore formale non potevano valere a tal fine; (3) censura sul trattamento sanzionatorio e sul rifiuto delle attenuanti generiche, con riferimento a precedenti penali che il difensore affermava non risultare dal casellario; (4) violazione dell'art. 495, comma 2 c.p.p. per non avere riaperto l'istruttoria in appello e per non aver sentito il coadiutore Vizzini, che avrebbe potuto fornire chiarimenti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato in relazione a ciascun motivo: (1) il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la notifica al difensore di fiducia, nel contesto di un rapporto continuativo e con il difensore effettivamente edotto, ha sanato la irregolarità secondo l'art. 157, comma 8-bis c.p.p.; (2) il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di un reale e specifico confronto con le argomentazioni di merito, posto che la Corte territoriale aveva motivatamente indicato più elementi convergenti (dichiarazioni di terzi, uso commerciale del nome, testimonianze) per qualificare il ricorrente quale amministratore di fatto, richiamando il principio di inammissibilità per difetto di specificità (Sez. U, Galtelli); (4) il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla valutazione del giudice di merito che aveva motivato di non ritenere necessario sentire il teste Vizzini; (3) il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per mancato confronto puntuale con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva fondato la misura anche sulle modalità della condotta (intenzionalità, vendite di beni non trascritte per sottrarre pagamenti ai creditori). La Corte ha inoltre osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare intervenuta la prescrizione dopo la sentenza impugnata. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello

    norma richiamata dal ricorrente per lamentare la mancata notifica; la Corte ha ritenuto però che la situazione fosse sanata dalla notifica al difensore

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    notifica al difensore di fiducia

    interpretata dalla Corte come idonea a supplire la mancata notifica all'imputato quando sussiste un rapporto continuativo e il difensore è effettivamente edotto e può tutelare le prerogative difensive

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti di motivazione ammessi nel ricorso per cassazione

    richiamato come vincolo sulla esposizione dei motivi di impugnazione (limiti di specificità)

  • principio Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    principio di inammissibilità per difetto di specificità

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo che non contesta specificamente le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello

    la rinnovazione è subordinata alla valutazione del giudice di merito sull'incompletezza dell'istruttoria; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se priva di motivazione

  • art. 507 cod. proc. pen.

    esame dei testimoni in appello

    la richiesta di escussione di un teste può essere valutata e disattesa dal giudice di merito se ritiene che non possa fornire elementi decisivi

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    motivazione per riapertura dell'istruttoria (richiamata dal ricorrente)

    articolo invocato dal ricorrente per lamentare la mancata riapertura dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito fosse congrua

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese e alla Cassa delle ammende

    consente la condanna per ragioni di colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    effetto dell'inammissibilità del ricorso sulla declaratoria di prescrizione sopravvenuta

    stabilisce che l'inammissibilità del ricorso impedisce la pronuncia sulla prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000

    richiamo giurisprudenziale sul principio di colpa nell'impugnazione

    utilizzato per motivare l'obbligo di pagamento della somma alla Cassa delle ammende in presenza di impugnazioni manifestamente inammissibili

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione all'avvocato di fiducia può sanare l'omessa notifica all'imputato quando sussiste un rapporto continuativo e il difensore è effettivamente informato e in grado di esercitare le prerogative difensive; pertanto, contestare la regolarità della notifica richiede argomentare in concreto l'inefficacia di tale notifica al difensore
  • In materia di qualificazione di "amministratore di fatto", il ricorso in cassazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni di fatto e di diritto addotte dal giudice di merito: mere affermazioni generiche non superano il filtro della specificità (principio Galtelli)
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice di merito che valuta l'eventuale incompletezza del dibattimento; in cassazione è sindacabile la motivazione solo se manifestamente illogica o carente
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono affrontare dettagliatamente le argomentazioni del giudice circa le modalità della condotta (gravità, reiterazione, modalità di attuazione) se si vuole porre rilievo alla mancanza di attenuanti o all'aggravazione
  • La mancanza di specificità e di un reale confronto con le motivazioni di merito espone l'impugnante al rigetto per inammissibilità e può comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile non si procede d'ufficio a dichiarare prescrizione sopravvenuta successiva alla sentenza impugnata: la corte di legittimità non decide sulla prescrizione quando il ricorso è inammissibile

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