Cassazione Penale, Ordinanza n. 01346/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa a seguito di giudizio abbreviato, gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche rideterminando la pena in anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, confermando la responsabilità per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per detenzione illegale di un'arma comune da sparo, unificati dalla continuazione. In sede di ricorso ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità per il reato concernente l'arma, sostenendo in sostanza censure in fatto dirette a una rivalutazione del compendio probatorio, in opposizione alle argomentazioni della sentenza di merito che il provvedimento di legittimità qualifica come precise e ragionevoli e fondate su convergenti elementi dimostrativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul capo relativo alla detenzione illegale dell'arma si risolvessero in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse già adeguata e logicamente coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisati.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
richiamato solo implicitamente attraverso il riferimento alle circostanze attenuanti generiche concesse in appello e utilizzate per la riduzione della pena.
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma sostanziale riconducibile al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente contestato e confermato in appello.
art. 648 c.p.
non citato; non pertinente.
art. 240 c.p.
non citato; non pertinente.
art. 380-bis c.p.p.
non menzionato espressamente nel testo; l'ordinanza è resa in camera di consiglio con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
base normativa implicita della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di vizio motivazionale, mirino esclusivamente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una nuova valutazione dei fatti.
- La denuncia di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già fornito risposte specifiche, coerenti e logicamente plausibili alle doglianze difensive, fondandosi su elementi dimostrativi convergenti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili a colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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