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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8122 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.A. aveva impugnato gli avvisi di mora emessi da Equitalia Polis s.p.a. relativi a ILOR per gli anni d'imposta 1987-1990 e ICIAP per il 1991, riferiti alla società fallita. Dopo il rigetto in primo grado per carenza di interesse ad agire, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello ritenendo sufficiente la legittimazione di G.A. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, da un lato, che l'appello non avesse riproposto correttamente i motivi di merito e, dall'altro, che G.A. non avesse dimostrato né la capacità di rappresentare processualmente la società né un interesse personale concreto e attuale, poiché la sentenza che lo aveva qualificato amministratore di fatto era stata integralmente riformata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che, quando il giudice di primo grado decide soltanto su una questione pregiudiziale e non esamina il merito, è sufficiente riproporre in appello le domande e i motivi già formulati. Ha invece accolto il secondo motivo: la qualità di amministratore di fatto e il conseguente interesse ad agire non potevano essere fondati su una sentenza successivamente integralmente riformata. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, per verificare se G.A. disponesse comunque di effettivi poteri gestori nella società prima del fallimento e per decidere nuovamente anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Termine lungo per impugnare

    La riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi, introdotta dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma. Per il giudizio in esame continuava ad applicarsi il termine annuale, con sospensione feriale.

  • Art. 155, comma 5, c.p.c.

    Proroga della scadenza al primo giorno non festivo

    Se la scadenza di un termine cade di sabato, essa è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, nei limiti di quanto richiesto dalle parti. Nel caso concreto non è stata ravvisata violazione, perché i motivi di merito erano stati riproposti in appello.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, quando il primo giudice definisce la causa per una questione pregiudiziale senza esaminare il merito, l'appellante può riproporre i motivi originari senza dover formulare uno specifico motivo contro la mancata decisione sul merito.

  • Art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto, attuale e collegato a un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, conseguibile attraverso l'intervento del giudice. Deve sussistere per tutta la durata del processo.

  • Art. 75, comma 3, c.p.c.

    Rappresentanza processuale delle persone giuridiche

    Chi agisce per una società deve avere il potere di rappresentarla. Quando tale potere non deriva da una nomina formale o da dati pubblici del registro delle imprese, chi lo afferma deve dimostrare concretamente la propria qualità rappresentativa.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi sostiene di essere amministratore di fatto e di avere, per tale ragione, capacità processuale e interesse personale alla controversia deve provare i fatti costitutivi di tali qualità.

  • Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La norma è richiamata in relazione alla possibile responsabilità dell'amministratore per obbligazioni tributarie della società rimaste insolute. Tale interesse personale non può però essere dato per acquisito senza una valida dimostrazione della qualità di amministratore.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo o un vizio rilevante della motivazione, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio per una società sostenendo di esserne amministratore di fatto deve dimostrare concretamente l'esercizio di poteri gestori effettivi; la sola allegazione della qualifica non è sufficiente.
  • Una sentenza non definitiva o successivamente integralmente riformata non costituisce, di regola, una base stabile per dimostrare la capacità processuale o l'interesse personale ad agire.
  • L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale al momento della decisione e deve permanere durante tutto il processo; non è sufficiente un possibile pregiudizio futuro non adeguatamente specificato.
  • Se il primo giudice rigetta il ricorso per una questione preliminare senza esaminare il merito, in appello è sufficiente riproporre chiaramente le domande e i motivi già formulati, senza necessariamente impugnare separatamente il mancato esame del merito.
  • Quando una controversia viene cassata con rinvio, la decisione finale non è ancora definita: il giudice di rinvio deve riesaminare i presupposti indicati dalla Cassazione, nel caso concreto l'effettivo ruolo gestorio svolto prima del fallimento.

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