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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13050/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo, in sostanza, la mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio. La censura riguardava la determinazione della pena irrogata per un reato in materia di stupefacenti, ritenuta dal ricorrente priva di adeguata giustificazione. La Corte di cassazione rileva però che la decisione di merito aveva espressamente motivato sul punto, affermando che la pena, inferiore al medio edittale, era adeguata alla reale gravità dei fatti e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse sufficiente, poiché il giudice di merito aveva già spiegato che la pena, collocata sotto il medio edittale, era congrua in relazione alla gravità del fatto e coerente con i criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    criteri indicati nell'art. 133 c.p.

    La pena deve essere giustificata in relazione alla gravità del reato e alla capacità a delinquere; una motivazione sintetica può bastare quando la pena non si discosti in modo rilevante dal medio edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La doglianza sulla determinazione della pena è inammissibile quando la sentenza di merito contenga una motivazione espressa, anche sintetica, purché coerente con i criteri legali di commisurazione.
  • Una puntuale e dettagliata motivazione sulla quantità della pena è necessaria soprattutto quando la sanzione si discosti in modo significativo dal parametro medio edittale; in caso contrario possono essere sufficienti formule sintetiche come "pena congrua" o "pena adeguata".
  • Il richiamo alla gravità del fatto e ai criteri dell'art. 133 c.p. può essere sufficiente a sorreggere la commisurazione della pena, se il giudice di merito rende percepibile il percorso valutativo seguito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti esclusa la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLesioni colpose sul lavoro
RamiReati in materia di lavoro

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