Cassazione Civile, Ordinanza n. 27576/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Nel giudizio di merito promosso dalla società resistente per ottenere la declaratoria di nullità degli atti istitutivi di due trust e dei correlati atti di conferimento di immobili, la convenuta ha sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale. Il Tribunale di Milano, con ordinanza dell'8 febbraio 2023, ha ritenuto tale eccezione non proposta perché incompleta, ha quindi non definito la questione di competenza con decisione finale e ha rinviato la causa ad altra udienza per i provvedimenti istruttori, concedendo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. La convenuta ha allora proposto regolamento di competenza. Nel ricorso si controverteva quindi se l'ordinanza fosse impugnabile con regolamento ex art. 42 c.p.c., nonostante la mancata rimessione della causa in decisione e la mancanza di una pronuncia decisoria sulla competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non conteneva una pronuncia decisoria e definitiva sulla competenza, poiché il giudice di merito aveva semplicemente disatteso l'eccezione di incompetenza e proseguito il processo con rinvio per istruttoria, senza rimettere la causa in decisione ai sensi degli artt. 189 e 275 c.p.c. Né ricorreva l'eccezione, ammessa solo in ipotesi del tutto inequivoca, in cui il giudice qualifichi espressamente come decisoria la propria statuizione sulla competenza. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il regolamento di competenza presuppone una pronuncia sulla competenza avente carattere decisorio; non è esperibile contro una mera statuizione interlocutoria che non chiuda la questione in modo definitivo.
art. 43 c.p.c.
Anche dopo la riforma della legge n. 69/2009, la forma del provvedimento sulla competenza non elimina la necessità di una decisione effettivamente decisoria sulla questione.
artt. 189 e 275 c.p.c.
La decisione sulla competenza, per essere impugnabile con regolamento, deve essere resa dopo la rimessione della causa in decisione e la precisazione delle conclusioni, anche di merito.
art. 187, comma 3, c.p.c.
La statuizione sulla competenza non è definitiva se resa in modo interlocutorio prima della fase decisoria.
art. 177, comma 1, c.p.c.
L'ordinanza che si limiti a valutare la competenza nel corso dell'istruzione resta revocabile/modificabile nel prosieguo del giudizio e quindi non è impugnabile con regolamento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale ai sensi del rito camerale semplificato.
art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
"Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile"
Il giudizio di regolamento di competenza, vertendo su una questione processuale e non sull'intera controversia, va liquidato come causa di valore indeterminabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La dichiarazione di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto anche in relazione all'ulteriore importo conseguente all'inammissibilità.
legge 18 giugno 2009, n. 69
La riforma ha modificato l'art. 43 c.p.c., ma non ha eliminato il requisito della decisorietà del provvedimento sulla competenza.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è esperibile solo contro un provvedimento che abbia pronunciato in modo decisorio e definitivo sulla competenza; non è ammissibile contro una mera ordinanza interlocutoria che si limiti a respingere l'eccezione e a proseguire il giudizio.
- La decisorietà della statuizione sulla competenza non può desumersi dalla sola presenza di una motivazione: occorre che il giudice esprima in modo univoco la volontà di rendere non ulteriormente discutibile la questione nel prosieguo del processo.
- Dopo la riforma dell'art. 43 c.p.c., il regolamento di competenza resta subordinato alla rimessione della causa in decisione e alla precisazione delle conclusioni, salvo il caso eccezionale in cui il giudice qualifichi espressamente come definitiva la propria pronuncia sulla competenza.
- Nel giudizio di regolamento di competenza, la liquidazione delle spese segue il criterio del valore indeterminabile, poiché il processo verte su una questione processuale e non sull'intera controversia di merito.
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