Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32725/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un lavoratore, del provvedimento datoriale di collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione della retribuzione per il periodo 26 marzo 2014 - 25 marzo 2015. Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando illegittima la sospensione; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’appello della società datrice. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della disciplina sulla CIGS e della normativa richiamata (in particolare art. 1 l. 223/1991, comma 8, l. 164/1975 e d.P.R. 218/2000), sostenendo che i criteri di scelta del personale da sospendere erano specifici e oggettivi, fondati su esigenze tecnico-organizzative, fungibilità e livelli professionali, e che i giudici di merito avrebbero mal interpretato l’accordo sindacale e la disciplina applicabile. La società lamentava anche che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non specificamente censurati in appello diversi passaggi della sentenza di primo grado, con conseguente ingiustificata esclusione della prova e conferma dell’illegittimità della sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la società, nel ricorso, si è limitata a riproporre la propria lettura della disciplina della CIGS e dell’accordo sindacale senza confrontarsi in modo adeguato con la ratio della sentenza d’appello, fondata sulla mancata specifica censura in grado di appello di numerosi passaggi decisivi della sentenza di primo grado. La Corte ha evidenziato che, per contestare efficacemente tale decisione, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre specifici vizi motivazionali o indicare in che modo la Corte d’appello avesse mal compreso i motivi di gravame; inoltre ha rilevato un difetto di autosufficienza del ricorso, poiché non era stata indicata la parte dell’atto di appello contenente le censure asseritamente formulate. Sono state quindi confermate le spese di legittimità a carico della società e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Il motivo è stato proposto come censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1 l. n. 223/1991

    Richiamato dalla società come base della disciplina della CIGS e dei criteri di scelta; la Corte non ha accolto la tesi per cui la norma avrebbe spostato il controllo giudiziale sui soli profili procedurali.

  • art. 1, comma 8, l. n. 223/1991

    La Corte territoriale aveva ritenuto che la disposizione riguardi l’ipotesi in cui l’impresa decida di non applicare la rotazione, non i criteri con cui la rotazione viene attuata.

  • l. n. 164/1975

    Richiamata dalla ricorrente insieme alla disciplina sulla CIGS; la Corte non ne ha tratto effetti favorevoli alla società.

  • d.P.R. n. 218/2000, art. 2

    Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne abbia ravvisato una violazione decisiva.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    Richiamati dalla Corte come criteri ermeneutici che la ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare come violati se intendeva censurare l’interpretazione dell’accordo sindacale.

  • art. 13 d.P.R. n. 218/2000

    La sentenza d’appello aveva affermato che la l. n. 223/1991 e la l. n. 164/1975 non risultano abrogate da tale disposizione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la decisione d’appello si fonda sulla mancata specifica censura di passaggi decisivi della sentenza di primo grado, il ricorrente deve confrontarsi direttamente con tale ratio decidendi e indicare puntualmente dove e come quelle censure siano state formulate.
  • La deduzione di violazione di legge non può limitarsi a riproporre la propria lettura dei fatti o dell’accordo sindacale: occorre indicare in modo specifico quali norme o criteri ermeneutici siano stati effettivamente violati dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione gli atti rilevanti e la parte dell’atto di appello o del fascicolo in cui le censure asseritamente ignorate sono state dedotte.
  • In tema di CIGS e criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, la controversia può investire non solo la procedura di consultazione, ma anche la chiarezza e specificità dei criteri concordati per la rotazione e per la comparazione delle professionalità; la mera esistenza di un accordo non basta se i criteri risultano generici o non univocamente determinabili.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.