Sentenza del 18/01/2017 n. 1095 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 1999, con cui l'Ufficio aveva rettificato i redditi dichiarati applicando i parametri presuntivi. In Cassazione ha sostenuto: l'illegittimità dell'applicazione automatica dei parametri senza considerare adeguatamente gli elementi specifici dell'attività; la possibilità di correggere gli errori contenuti nella dichiarazione dei redditi anche senza una dichiarazione integrativa, trattandosi di errori materiali desumibili dalle scritture contabili; e l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione della Commissione Tributaria Regionale, che avrebbe trascurato la documentazione prodotta e ritenuto ragionevole un incremento dei ricavi del 47%.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti e tre i motivi inammissibili. Il primo quesito di diritto era generico e non collegato alla concreta fattispecie; il secondo era in parte generico e in parte fondato su circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata; il terzo non rispettava i requisiti formali previsti dall'art. 366-bis c.p.c. per la denuncia del vizio di motivazione e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. È rimasto quindi fermo l'accertamento fiscale fondato sui parametri. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 81
I parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 81
La norma costituisce la base legislativa dei parametri utilizzati per la determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi.
D.P.C. 19 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997
falsa applicazione del D.P.C. 19 gennaio 1996 come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997
Gli atti regolamentari disciplinano i parametri presuntivi applicati dall'Amministrazione finanziaria. La Corte non ha esaminato nel merito la loro concreta applicazione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità.
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, artt. 11 e 12
procedura di determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi
Secondo la prospettazione del contribuente, i coefficienti non dovrebbero operare automaticamente, ma potrebbero essere integrati o sostituiti da elementi specifici relativi al singolo contribuente.
Costituzione, art. 53
non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere dalla capacità contributiva
Il contribuente ha invocato il principio della capacità contributiva per contestare un'applicazione automatica dei parametri; la Corte, tuttavia, non ha accolto la censura perché il relativo motivo non rispettava i requisiti di specificità del quesito di diritto.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8
la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, ... sarebbe, in linea di principio, emendabile e ritrattabile
Il contribuente ha sostenuto la generale emendabilità della dichiarazione fiscale quando l'errore comporti un'imposizione maggiore di quella dovuta. La Corte non ha deciso la questione in astratto, rilevando che il motivo si fondava su circostanze di fatto non accertate nella sentenza impugnata.
D.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato dal contribuente in relazione alla disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi e alla possibilità di correggere errori dichiarativi.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Le censure del ricorrente non hanno superato i requisiti di ammissibilità richiesti.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
il quesito inerente ad una censura in diritto ... non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta
Il quesito di diritto e l'indicazione del fatto controverso devono essere specifici, pertinenti e collegati alla decisione impugnata. La violazione di tali requisiti comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente formulare principi astratti o contestare genericamente l'operato del giudice: ogni motivo deve indicare con precisione l'errore commesso e il collegamento con i fatti accertati nella sentenza.
- La Cassazione non è normalmente un terzo grado di merito: non rivaluta liberamente scritture contabili, documenti e attendibilità delle prove, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali dedotti secondo le forme previste.
- Quando si contesta un accertamento basato su parametri o presunzioni, è necessario allegare e provare elementi concreti e specifici riferiti al contribuente, idonei a dimostrare perché il risultato presuntivo non rappresenti la reale capacità reddituale.
- Eventuali errori nella dichiarazione dei redditi devono essere documentati e prospettati in modo coerente con gli atti processuali; non è sufficiente qualificare l'errore come materiale se tale circostanza non risulta accertata nella sentenza impugnata.
- La mancata presentazione di una dichiarazione integrativa può diventare rilevante nella valutazione della ricostruzione offerta dal contribuente, soprattutto quando i dati dichiarati sono incoerenti con quelli utilizzati per gli studi di settore o con le scritture contabili.
- Per contestare efficacemente la motivazione di una sentenza occorre individuare uno specifico fatto decisivo omesso o una contraddizione interna, non limitarsi ad affermare che il giudice ha valutato male le prove.
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