Sentenza n. 447/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 1615/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 150/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 11.06.2024, NOTIFICATA IL 01.07.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE, DI IMPORTO PARI AD EURO 1.475,85;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato civile che lo aveva condannato al pagamento di euro 1.475,85 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato a corrispondergli euro 1.475,85 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il ricorrente ha documentato la conformità della sentenza all'originale, la notificazione via PEC al Ministero presso il domicilio reale e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche. Non è stato contestato l'inadempimento ministeriale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato civile e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando che l'inottemperanza si inserisce in un fenomeno seriale di mancata esecuzione di condanne relative alla retribuzione professionale dei docenti a tempo determinato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la formulazione risultante dalle modifiche legislative richiamate dal giudice.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c. in materia di attestazione di conformità del titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
Costituisce il parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte dal giudice in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato civile contenente una condanna pecuniaria e dell'inerzia dell'amministrazione soccombente, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi legali maturati secondo il titolo e la legge.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e attribuendogli un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo a carico delle parti, poiché l'attività si considera compresa nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza.
- L'inottemperanza seriale dell'amministrazione a giudicati relativi a obbligazioni pecuniarie può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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