Sentenza n. 4701/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 418/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 418/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 418/2025, notificata al Ministero il 3 aprile 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 3 febbraio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere al docente il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nonché a pagare al difensore antistatario 1.314 euro per spese di lite, oltre agli accessori indicati nel titolo. Nonostante il giudicato, il Ministero è rimasto inadempiente. È stato quindi chiesto di accertare la mancata esecuzione, ordinare l’adempimento entro un termine, nominare un commissario ad acta, applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e porre le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza e inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, ferma la necessità per la parte interessata di attivarsi per l’insediamento del commissario. Ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato, precisando le modalità di liquidazione del relativo compenso e gli obblighi di deposito telematico tramite PAT. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di 500 euro per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre agli accessori e al contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il giudice ha verificato l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione quale presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la successiva liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione della sentenza, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione costituiscono presupposti sufficienti per ordinare l’esecuzione integrale del giudicato.
- Quando il titolo giudiziale impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per il puntuale e integrale pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002; la domanda di liquidazione deve essere presentata entro il termine decadenziale decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
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