Cassazione Civile, Ordinanza n. 16938/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di 1.000.000 euro nei confronti del garante di una fideiussione rilasciata a favore di una banca a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice principale. In primo grado l’opposizione del garante era stata accolta, ritenendosi assorbente la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. dopo la declaratoria di nullità della clausola contrattuale che derogava a tale norma. In appello, promosso dalla società cessionaria del credito, la sentenza veniva riformata: la Corte territoriale riteneva che la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta derogasse validamente all’art. 1957 c.c. e che la banca avesse rispettato il termine semestrale con una raccomandata del 12.9.2016. Il garante proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1957 c.c., sostenendo che la deroga pattizia riguardasse solo la forma dell’azione verso il debitore principale e non il termine semestrale; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla scadenza del credito e alla conseguente decadenza già maturata, poiché il credito sarebbe divenuto esigibile il 10.4.2015 e non il 12.9.2016; 3) violazione della disciplina antitrust e delle norme richiamate contro la ritenuta inapplicabilità della decisione della Banca d’Italia alle fideiussioni specifiche; 4) omesso esame della qualità di consumatore del garante e della conseguente nullità vessatoria della clausola n. 7 ex Codice del consumo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che la semplice richiesta scritta bastasse a escludere la decadenza ex art. 1957 c.c. e che il termine semestrale fosse stato rispettato. La Corte ha chiarito che, nel caso concreto, il credito era divenuto esigibile alla scadenza dell’obbligazione principale, indicata dalla stessa banca nel 10.4.2015, sicché alla data della raccomandata del 12.9.2016 il termine di sei mesi era già spirato. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
La deroga pattizia alla disciplina della fideiussione non può essere intesa come eliminazione automatica del termine semestrale ove il rapporto e le comunicazioni prodotte mostrino che il credito è divenuto esigibile prima della richiesta al garante; la verifica del rispetto del termine va compiuta in concreto, individuando correttamente il dies a quo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Censura per violazione di legge proposta contro l’interpretazione data dalla Corte di merito all’art. 1957 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Censura per omesso esame di un fatto decisivo relativo alla scadenza del credito e alla maturazione della decadenza.
art. 346 c.p.c.
Richiamo alle domande ed eccezioni riproposte in appello dalla parte vittoriosa in primo grado, poi non esaminate nel merito dalla Cassazione perché assorbite.
art. 2 L. n. 287/1990
Norma richiamata nel terzo motivo in relazione alla dedotta intesa anticoncorrenziale sullo schema ABI delle fideiussioni.
art. 3 L. n. 287/1990
Richiamato nel terzo motivo sulla disciplina antitrust delle intese restrittive della concorrenza.
art. 14 L. n. 287/1990
Richiamato nel terzo motivo in tema di poteri dell’autorità antitrust.
art. 20 L. n. 287/1990
Richiamato nel terzo motivo.
art. 33 L. n. 287/1990
Richiamato nel terzo motivo.
art. 41 Cost.
Richiamato nel terzo motivo in collegamento alla disciplina antitrust.
art. 101 TFUE
Richiamato nel terzo motivo quale parametro antitrust eurounitario.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla prova dell’intesa anticoncorrenziale e dei fatti costitutivi della pretesa di nullità.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di presunzioni.
art. 11 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo.
artt. 33 e 34 d.lgs. n. 206/2005
Richiamati nel quarto motivo per la dedotta vessatorietà/nullità della clausola fideiussoria in rapporto alla qualità di consumatore del garante.
Massime di principio
- Nella fideiussione, la clausola che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta può incidere sulla modalità dell’azione del creditore, ma non consente di prescindere dalla verifica concreta del rispetto del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., che va calcolato dal momento in cui il credito garantito diviene esigibile.
- Ai fini dell’art. 1957 c.c., il dies a quo non coincide necessariamente con la revoca degli affidamenti o con la prima richiesta al garante, ma con la scadenza dell’obbligazione principale quando questa risulti quale momento di esigibilità del credito, anche se ciò emerga dagli stessi atti del creditore.
- La mera comunicazione di revoca degli affidamenti non equivale, di per sé, a una richiesta di pagamento al fideiussore idonea a evitare la decadenza, se dalla lettera non risulta una domanda di adempimento rivolta al garante.
- Quando il giudice di merito individua erroneamente il momento di esigibilità del credito e, per conseguenza, ritiene tempestiva la richiesta al fideiussore, la decisione è censurabile per violazione di legge e per omesso esame del fatto decisivo.
- Le questioni ulteriori sulla possibile nullità antitrust della fideiussione e sulla tutela del consumatore restano assorbite se il giudizio viene definito sulla preliminare verifica della decadenza ex art. 1957 c.c.
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