Sentenza del 06/11/2018 n. 7614 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Indirizzo conosciuto - Mancata notifica - Abusiva occupazione dell'appartamento - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento di euro 90.385,05 e il relativo ruolo, sostenendo l'inesistenza, nullità o illegittimità della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo relativo all'anno 2008, emesso per omessa dichiarazione dei redditi. In particolare, ha dedotto di non aver potuto ritirare l'atto perché l'appartamento situato all'indirizzo conosciuto dall'Amministrazione era abusivamente occupato, circostanza denunciata alle Autorità. Ha inoltre contestato la correttezza dell'operato del messo notificatore.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, ritenendo valida la notifica eseguita presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto. Il messo, non avendo trovato il contribuente all'indirizzo risultante e non risultando un formale cambio di residenza o domicilio fiscale, ha seguito la procedura prevista per l'irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale e compiuta giacenza. L'occupazione abusiva dell'immobile non ha invalidato la notifica, poiché il contribuente avrebbe potuto eleggere domicilio fiscale presso una persona o un ufficio, pur trattandosi di una facoltà. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 4.500, di cui euro 2.000 in favore dell'agente della riscossione ed euro 2.500 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
"La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi ... va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna ... mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto"
La notifica degli atti tributari deve essere effettuata presso il domicilio fiscale conosciuto. Se il destinatario è temporaneamente irreperibile, si applica la procedura dell'art. 140 c.p.c.; se invece risulta trasferito in luogo sconosciuto, si applica la procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973.
Codice di procedura civile, art. 140
"Quando sono conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario e non è stato possibile eseguire la consegna per irreperibilità ..."
Consente il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'esecuzione degli ulteriori adempimenti quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso l'indirizzo conosciuto.
Codice di procedura civile, artt. 138, 139 e 143
Disciplinano le modalità di ricerca e consegna dell'atto e, nei casi previsti, la notificazione quando il destinatario non sia reperibile o il suo luogo di residenza sia sconosciuto.
Codice di procedura civile, artt. 299 e 300
La soppressione di una parte processuale con trasferimento dei rapporti a un nuovo ente non determina necessariamente l'interruzione automatica del giudizio: dopo la costituzione, occorre che l'evento sia dichiarato dal procuratore costituito o notificato alle altre parti.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella legge n. 225/2016
Ha disposto la soppressione delle società del gruppo Equitalia e il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza incidere, nel caso concreto, sulla prosecuzione del giudizio in assenza della dichiarazione processuale dell'evento interruttivo.
Massime di principio
- Per gli atti tributari il contribuente deve mantenere aggiornato il proprio domicilio fiscale e comunicare tempestivamente ogni variazione all'Amministrazione finanziaria.
- La temporanea impossibilità di accedere all'abitazione, anche per occupazione abusiva, non rende automaticamente invalida la notifica effettuata all'indirizzo fiscale ufficialmente conosciuto.
- Se l'indirizzo è conosciuto ma il destinatario non viene trovato, la notifica può essere validamente perfezionata mediante la procedura di irreperibilità relativa, compreso il deposito presso la casa comunale e la compiuta giacenza.
- L'Amministrazione non è tenuta, di regola, a svolgere indagini ulteriori rispetto ai dati risultanti dai registri pubblici, quando il contribuente non abbia comunicato un nuovo domicilio o indirizzo utile.
- Il contribuente che preveda difficoltà nella ricezione della corrispondenza può eleggere un domicilio fiscale presso una persona o un ufficio; se non esercita tale facoltà, non può imputare automaticamente al notificatore la mancata conoscenza di situazioni di fatto non risultanti dagli archivi ufficiali.
- Per contestare efficacemente una notifica non basta allegare la mancata conoscenza dell'atto: occorre dimostrare un vizio concreto della procedura notificatoria o l'erroneità dell'indirizzo utilizzato rispetto alle informazioni che l'Amministrazione avrebbe dovuto conoscere.
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