Cassazione Penale, Sentenza n. 12027/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il BONANNO ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza ex art. 297, comma 3, c.p.p. di declaratoria di inefficacia del secondo titolo cautelare (misura in carcere), deducendo che la prima custodia (arresto del 21/07/2017 e condanna irrevocabile del 16/11/2017 a 3 anni e 4 mesi, già interamente espiata) avrebbe dovuto retrodatare la decorrenza della successiva misura adottata il 04/05/2021 per i reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/1990. Sosteneva quindi la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. in relazione alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 233/2011), lamentava altresì violazione di norme sul ne bis in idem (artt. 50 e 649 c.p.p.) e criticava la mancata acquisizione e valutazione di atti probatori idonei a dimostrare la "desumibilità" degli elementi relativi al secondo procedimento già al tempo del primo arresto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità. Ha confermato che il Tribunale di Messina aveva correttamente ritenuto assenti elementi idonei a dimostrare che gli indizi alla base del secondo provvedimento fossero desumibili dagli atti esistenti al momento del primo arresto. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento in tema di "contestazioni a catena": è necessaria l'anteriorità dei fatti o, ove i procedimenti siano distinti, la desumibilità documentale/dichiarativa degli indizi e una connessione qualificata (programmazione dei reati-fine sin dalla costituzione del sodalizio). Il ricorrente non ha indicato con precisione atti o passaggi probatori specifici che smentissero le valutazioni del Tribunale; la mera produzione di sentenze non è stata ritenuta idonea. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
L'applicazione della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare richiede che i fatti oggetto del secondo provvedimento siano anteriori al primo ovvero, se i procedimenti sono distinti, che gli elementi giustificativi della seconda misura siano "desumibili" dagli atti anteriori: non basta la mera conoscibilità storica dei fatti; serve un compendio documentale o dichiarativo che consentisse al P.M. un apprezzamento prognostico meditato degli indizi.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze; qui richiamata per il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'appello ex art. 310.
artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990
Norme sostanziali in tema di stupefacenti: l'art. 74 riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (reato associativo), l'art. 73 le modalità di detenzione e traffico. La Corte ha valutato la connessione tra reato associativo e reati 'fine' (traffico di droga) secondo i criteri giurisprudenziali di "programmazione" sin dalla costituzione del sodalizio.
art. 50 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione a questioni di ne bis in idem; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata nel contesto esaminato, non essendovi identità di procedimento/oggetto tale da configurare duplicazione punibile.
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come rimedio processuale; la Corte ha ritenuto la richiesta inconsistente rispetto alla diversa contestazione fatta nel secondo procedimento, che non riguardava l'episodio già giudicato nei confronti del BONANNO ma altri episodi contestati ai coimputati.
Corte Cost. sent. n. 233/2011
Decisione citata dal ricorrente per sostenere l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 297, comma 3, anche quando la prima sentenza sia divenuta irrevocabile. La Corte di legittimità ha però richiamato che, anche alla luce di tale pronuncia, permane la necessità di verificare anteriorità, desumibilità e connessione qualificata nei casi concreti.
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p. non basta dimostrare storicamente che i fatti siano anteriori: occorre provare che gli elementi (indizi) a sostegno del secondo provvedimento fossero concretamente desumibili dagli atti antecedenti al primo provvedimento.
- Quando le misure cautelari vengono adottate in procedimenti distinti, la desumibilità richiede un compendio documentale o dichiarativo che consentisse al P.M. un apprezzamento prognostico della gravità e concludenza degli indizi già al tempo del primo atto coercitivo.
- La semplice produzione di sentenze o di provvedimenti non sostituisce una puntuale allegazione: la difesa deve indicare specifici atti e passaggi contenutistici del fascicolo che dimostrino la desumibilità o la coincidenza degli elementi.
- La connessione qualificata tra reato associativo e reati 'fine' è configurabile solo se i reati-fine sono stati programmati nelle linee essenziali sin dalla costituzione del sodalizio; in mancanza, non si applica automaticamente la disciplina dell'art. 297, comma 3.
- Il giudice non è tenuto a svolgere d'ufficio una ricerca esaustiva nel fascicolo per integrare le deduzioni difensive carenti: l'onere probatorio e di allegazione spetta alla parte che deduce la retrodatazione.
- Le doglianze sul ne bis in idem richiedono una verifica precisa dell'identità materiale e giuridica della fattispecie contestata: contestazioni rivolte a episodi diversi o a soggetti diversi possono escludere il principio di doppia punibilità.
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