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Sentenza

Sentenza del 04/11/2020 n. 24540 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 (importo complessivo Euro 175.334,82 comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e accessori). Questioni di diritto: (1) se, per gli alloggi IACP, l'esclusione della quota IMU riservata allo Stato comporti la riduzione dell'imposta dovuta dal contribuente (ossia che la metà dell'aliquota non sia dovuta dal contribuente); (2) eccezione di illegittimità costituzionale di norme successive (L. 147/2013) rispetto all'anno d'imposta; (3) legittimità delle sanzioni amministrative in presenza di presunta incertezza normativa e di orientamenti della prassi ministeriale (circolare n.3/DF del 18/05/2012 e responso ministeriale n.12507 del 15/06/2012).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha parzialmente accolto: ha rigettato il primo motivo (confermando che l'esclusione della quota statale non riduce l'imposta dovuta dal contribuente, essendo la riserva erariale devoluta al Comune, che resta legittimato a pretendere l'intero importo), ma ha accolto il secondo motivo relativo alle sanzioni. Per effetto dell'incertezza normativa comprovata dalle indicazioni della circolare ministeriale e dei respondi di prassi, la Corte ha escluso l'applicazione delle sanzioni (riconoscendo la causa di non punibilità ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n.472/1997) e ha cassato la sentenza impugnata solo nella parte concernente le sanzioni. La decisione è stata pronunciata nel merito senza necessità di nuovi accertamenti; le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 6, 7, 10, 11

    La disposizione dispone l'esclusione della quota statale per talune fattispecie (es. alloggi IACP) ma non riduce l'obbligazione del contribuente: la quota statale viene devoluta al comune, che può quindi riscuotere l'intero tributo. Non vi è automatica esenzione o riduzione dell'imposta dovuta dal soggetto passivo.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Prevede la causa di non punibilità per chi abbia agito in base a una norma di rilevante incertezza o a contrasto giurisprudenziale, cui la Corte ha fatto riferimento per escludere le sanzioni, rilevando la legittima affidamento del contribuente sulla prassi ministeriale.

  • Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (conversione del D.L. n.201/2011)

    Rilevata quale testo normativo di conversione del decreto che contiene le disposizioni su IMU e ripartizione della quota statale; conferma il quadro legislativo applicato.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707

    Norma intervenuta successivamente all'anno d'imposta 2012; i giudici hanno ritenuto la questione di legittimità costituzionale relativa a tale norma irrilevante ratione temporis e non applicabile al caso.

  • Circolare Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 (prot. n. 9485/2012)

    "per le quali non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato: (...) alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati"

    La circolare sembrava accreditare la tesi del contribuente circa l'inesigibilità della quota statale per gli alloggi IACP e ha costituito prova di incertezza normativa e di legittimo affidamento, sulla base della quale la Corte ha escluso le sanzioni.

  • Responso del Ministero dell'Economia n. 12507 del 15 giugno 2012

    Interpretazione ministeriale favorevole all'idea che per gli alloggi IACP non sia dovuta la quota statale; ha contribuito a comprovare l'incertezza e il probabile affidamento del contribuente.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, sent. n. 20135 del 25/07/2019)

    Confermato il principio secondo cui la rinuncia dello Stato alla propria quota non esclude la debenza dell'imposta da parte del contribuente e determina la devoluzione dell'intero gettito al Comune.

Massime di principio

  • L'esclusione o rinuncia della quota statale di un tributo non equivale automaticamente a una riduzione dell'imposta dovuta dal contribuente; salvo diversa espressa disposizione, la quota devoluta al comune è riscossa dall'ente locale e l'obbligazione del contribuente rimane invariata.
  • Le norme introdotte dopo il periodo d'imposta contestato (novità legislative) non sono applicabili ratione temporis e non possono essere invocate in giudizio per il periodo precedente alla loro entrata in vigore.
  • In presenza di pronunce, circolari o riscontri amministrativi che indicano un'interpretazione alternativa o agevolativa, può sussistere una situazione di concreta incertezza normativa tale da giustificare l'esclusione delle sanzioni secondo l'art. 6, comma 2, D.Lgs. n.472/1997, per legittimo affidamento del contribuente.
  • Il contribuente che si sia conformato a orientamenti della prassi ministeriale ragionevolmente interpretabili in suo favore può ottenere la rimozione delle sanzioni anche se il tributo sostanziale resta dovuto.
  • In casi di reciproca soccombenza e incertezza normativa rilevante, è frequente la compensazione delle spese processuali.

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