Sentenza del 23/01/2023 n. 1915 - Corte di Cassazione
Pagamento dei contributi ambientali - materiale estratto da cava - -natura indennitaria non contributiva- controversia- competenza giurisdizione ordinaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del decreto regionale per il pagamento di contributi ambientali sui materiali estratti dalla cava (anni 2005-2010) - contestazione della natura e della legittimità dei contributi (natura tributaria vs indennitaria e costituzionalità delle norme regionali), del calcolo dei volumi soggetti a contribuzione (inclusione di materiali di risulta, riporto e volumi edilizi), della durata e della base di computo (programmi di coltivazione e autorizzazioni pregresse), nonché rilievi di presunta violazione del diritto comunitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la giurisdizione sulla controversia è dell'ordinario (non del giudice tributario) perché i prelievi regionali hanno natura indennitaria e non tributaria: servono a indennizzare la collettività per i pregiudizi ambientali derivanti dall'attività estrattiva e a finanziare il ripristino ambientale. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure della ricorrente (incostituzionalità delle norme regionali, errori nel computo dei volumi, durata del contributo, necessità di nuovo progetto per aree di crisi, presunto contrasto con il diritto UE). Ha inoltre confermato che i volumi si determinano in base ai titoli e alle risultanze tecniche probatorie (e che la contribuente non ha dimostrato l'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta), che l'inserimento della cava in "area di crisi" non esclude l'esigibilità del contributo e che l'ultrattività della precedente autorizzazione consente il computo sui volumi autorizzati. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
L.R. Campania 11 agosto 2005, n. 15, art. 17
Il titolare di autorizzazione e di concessione ... è tenuto a versare alla Regione Campania, in unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di Euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto ...
Prevede un contributo commisurato ai volumi estratti; la Corte lo qualifica come contributo ambientale di natura indennitaria volto a finanziare interventi di recupero e non come tributo commisurato alla capacità contributiva.
L.R. Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 19
I titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente ... al pagamento ... Euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale; Euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie; Euro 0,75/mc per gli altri materiali.
Introduce un contributo ambientale aggiuntivo ben calibrato per tipologia di materiale; la Corte conferma la destinazione dei proventi al recupero ambientale e la natura indennitaria del prelievo.
L.R. Campania 13 dicembre 1985, n. 54, art. 18
Il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare ... un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area ...
Norma storica che pone a carico degli esercenti la partecipazione alle spese di ricomposizione/recupero ambientale; conferma il criterio indennitario e la destinazione delle somme a interventi ambientali.
Norme Tecniche di Attuazione del PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive), artt. 10, 24, 27, 89
Definiscono procedure di autorizzazione, classificazione delle aree (aree di crisi, aree suscettibili di nuove estrazioni), obbligo di nuovo progetto per prosecuzione in aree di crisi, durata massima delle autorizzazioni e periodo di efficacia delle autorizzazioni pregresse; chiariscono che i titolari sono comunque tenuti al contributo ambientale anche in presenza di ultrattività delle autorizzazioni.
Cass., Sez. Un., 21 gennaio 2020, n. 1182
Giurisprudenza di legittimità che ha qualificato analoghi prelievi regionali come contributi indennitari (non tributi) e ha disposto la competenza della giurisdizione ordinaria; principio seguito nella decisione.
Corte Cost., 8 marzo 2018, n. 52
Decisione che ha valutato la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali e che la Corte di Cassazione ritiene persuasiva: la specie dei contributi è indennitaria e compatibile con il quadro costituzionale.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 191
Riferimento ai principi di tutela ambientale a livello UE: la finalità indennitaria dei contributi è coerente con l'onere di proteggere e ripristinare l'ambiente (argomento usato per respingere le censure di contrasto con il diritto UE).
Costituzione italiana, artt. 3, 23, 53, 119
Articoli conoscibili in sede di censura costituzionale; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza basata sulla presunta natura tributaria del prelievo e, conseguentemente, priva di rilievo la censura fondata sull'art. 53 (capacità contributiva).
Massime di principio
- La competenza a decidere sulle controversie relative ai contributi ambientali regionali per attività estrattive è della giurisdizione ordinaria quando i prelievi hanno natura indennitaria e non tributaria.
- I contributi previsti dalle leggi regionali (L.R. n.15/2005 e L.R. n.1/2008) sono finalizzati ad indennizzare la collettività per i danni/pregiudizi ambientali e a finanziare il ripristino; non sono calibrati sulla capacità reddituale dell'impresa ma sul tipo/quantità del materiale estratto.
- La determinazione dei volumi soggetti a contribuzione si basa sulle risultanze del titolo abilitante (programmi di coltivazione, autorizzazioni) e sugli accertamenti tecnici; questioni probatorie circa la natura di materiali (prodotti della cava vs rifiuti) sono questione di fatto e non rinnovabili in Cassazione salvo profili di diritto.
- L'inserimento di una cava in "area di crisi" nel PRAE non esonera automaticamente dal contributo: la prosecuzione medio tempore dell'attività sulla base della precedente autorizzazione (ultrattività) rende esigibile il contributo e i volumi autorizzati possono essere presi a riferimento.
- Le censure di carattere costituzionale o di conflitto con il diritto UE sono difficilmente fondate se la misura regionale è giustificata da finalità ambientali e di ripristino del danno; la territorialità della competenza legislativa regionale giustifica differenze di trattamento territoriale.
- In sede di ricorso per cassazione non è ammessa la rinnovazione del sindacato di merito sui fatti e sulle prove; le questioni relative alla quantificazione dei materiali estratti e allo smaltimento devono essere trattate con mezzi istruttori nei gradi di merito.
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