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Ordinanza

Ordinanza n. 1956/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo a una procedura di gara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Azienda ospedaliero-universitaria ha proposto appello, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso dell’impresa appellata. L’ordinanza riferisce che la controversia presenta plurime tematiche tecniche da esaminare con riguardo al principio di equivalenza funzionale. La stazione appaltante ha inoltre evidenziato che l’esecuzione interinale della sentenza avrebbe prodotto significativi impatti sugli esiti della procedura, potenzialmente suscettibili di ulteriori ribaltamenti all’esito della decisione di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata ritenuta opportuna in considerazione della necessità di un indefettibile approfondimento di merito delle plurime questioni tecniche relative al principio di equivalenza funzionale e dell’esigenza di preservare integra la situazione giuridica e procedurale nelle more della decisione. La discussione di merito è stata fissata per il 12 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando la controversia presenta plurime questioni tecniche che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado in attesa della decisione di merito.
  • La sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta quando la sua esecuzione interinale rischia di incidere significativamente sugli esiti di una procedura amministrativa e di determinare ulteriori modificazioni o ribaltamenti all’esito della cognizione piena.
  • Nelle more della decisione di merito, la tutela cautelare può essere accordata allo scopo di preservare integra la situazione procedurale, evitando che l’esecuzione della sentenza produca effetti difficilmente reversibili o renda più complessa la successiva definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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