Cassazione Civile, Ordinanza n. 12376/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento di un cittadino egiziano presso il CPR di Roma, disposto dal Questore di Varese. Il destinatario del trattenimento proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, ma nel testo disponibile non è riportato il contenuto sostanziale del motivo. Nel corso del procedimento di legittimità, dopo una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., non risultava inizialmente depositata istanza di decisione nei termini e veniva quindi emesso un decreto di estinzione. Successivamente la cancelleria riscontrava che l’istanza di decisione era stata in realtà depositata tempestivamente, ma era stata accettata dal PCT solo dopo il decreto di estinzione. Nonostante la comunicazione del decreto, il difensore non proponeva opposizione ex art. 391, terzo comma, c.p.c. né revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla vicenda, rilevando che il ricorso era già stato definito con decreto di estinzione n. 29429/2024 e che la parte non aveva attivato gli strumenti processuali previsti contro quel decreto. In particolare, il ricorrente non aveva proposto l’opposizione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione né la revocazione. La Corte ha quindi ritenuto che, in assenza di tali rimedi, l’istanza tardivamente emersa non potesse riaprire il giudizio già estinto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Nel procedimento accelerato per i ricorsi per cassazione inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la mancata istanza di decisione entro il termine comporta la definizione del giudizio secondo le regole dell’estinzione; l’istanza di decisione esprime il permanere dell’interesse alla pronuncia.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale conseguente alla scoperta della tempestiva istanza di decisione, ma senza che ciò abbia potuto superare il già intervenuto decreto di estinzione.
art. 391 c.p.c.
Il decreto di estinzione è il provvedimento che definisce il giudizio; contro di esso è esperibile opposizione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, quale rimedio necessario per contestare l’estinzione.
art. 391, terzo comma, c.p.c.
L’opposizione va proposta a pena di inammissibilità entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione; in difetto, il decreto acquista efficacia definitiva.
art. 391-bis c.p.c.
È indicato come possibile rimedio di revocazione avverso il decreto di estinzione in ipotesi di errore o di insussistenza dei presupposti dell’estinzione.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’istanza di decisione viene letta come atto che conferma l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso già introdotto con il ricorso per cassazione.
art. 67 ord. giud.
È richiamato per evidenziare che la decisione collegiale segue solo se la parte manifesta il permanere dell’interesse alla decisione.
d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 3, comma 4, lett. n)
È menzionato per la soppressione dell’espressione relativa alla nuova procura speciale nell’art. 380-bis c.p.c.
d.lgs. n. 149/2022
È il testo di riforma che ha introdotto la disciplina del procedimento accelerato dei ricorsi per cassazione.
L. n. 206/2021
È richiamata come legge delega che ha orientato la riforma della disciplina del filtro e della proposta di definizione accelerata.
Massime di principio
- Nel procedimento accelerato di cassazione, la mancata tempestiva istanza di decisione dopo la proposta di definizione è equiparata a una rinuncia tacita al ricorso e conduce all’estinzione del giudizio.
- Il decreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 391 c.p.c. non può essere superato se la parte non propone nei termini l’opposizione prevista dal terzo comma; tale rimedio è l’unico strumento ordinario per contestare l’estinzione.
- La successiva emersione o accettazione tecnica dell’istanza di decisione non riapre automaticamente il giudizio già estinto, se la parte non ha attivato i rimedi processuali contro il decreto di estinzione.
- L’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. ha natura di atto di impulso che manifesta il persistente interesse della parte alla pronuncia sul ricorso, e la sua omissione assume significato abdicativo.
- Nel nuovo filtro di cassazione, la proposta di definizione non decide il merito e non vincola il collegio, ma serve a sollecitare il contraddittorio e a far emergere la volontà attuale della parte di proseguire il giudizio.
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