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Sentenza

Sentenza del 30/06/2017 n. 4474 - Comm. Trib. Prov. Milano

Controllo automatico della dichiarazione - Cartella di pagamento - Credito per le imposte assolte all'estero - Definitività delle imposte pagate all'estero.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria fondata sul mancato riconoscimento del credito non è confermata, purché il contribuente abbia fornito la prova della definitività delle imposte estere prima della presentazione della dichiarazione. Il credito deve quindi essere riconosciuto nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui si riferisce il reddito prodotto all'estero.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il momento e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del T.U.I.R. Il credito deve essere calcolato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito estero e presuppone che le imposte pagate all'estero siano divenute definitive. Tale requisito è soddisfatto quando il contribuente dimostra che il pagamento definitivo dell'imposta estera è avvenuto prima della presentazione della dichiarazione italiana.

Norme richiamate

  • Art. 165 del T.U.I.R.

    Il credito d'imposta deve essere calcolato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero.

    La norma consente di scomputare dall'imposta italiana il tributo pagato all'estero, purché il reddito estero sia stato dichiarato nel periodo corretto e le imposte estere siano divenute definitive.

Massime di principio

  • Il credito per imposte pagate all'estero deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stato prodotto il reddito estero.
  • Non è sufficiente dimostrare che un'imposta estera sia stata materialmente versata: il contribuente deve provare che il pagamento è definitivo e non più suscettibile di rimborso o contestazione ordinaria.
  • La prova della definitività deve essere disponibile, e il pagamento definitivo deve essere avvenuto, prima della presentazione della dichiarazione italiana.
  • In caso di controllo automatico e successiva cartella, la documentazione comprovante il pagamento definitivo dell'imposta estera può essere decisiva per ottenere il riconoscimento del credito.
  • La mancanza della prova della definitività entro il momento rilevante può impedire il riconoscimento del credito, anche se l'imposta estera è stata inizialmente versata.

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