Sentenza del 30/06/2017 n. 4474 - Comm. Trib. Prov. Milano
Controllo automatico della dichiarazione - Cartella di pagamento - Credito per le imposte assolte all'estero - Definitività delle imposte pagate all'estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria fondata sul mancato riconoscimento del credito non è confermata, purché il contribuente abbia fornito la prova della definitività delle imposte estere prima della presentazione della dichiarazione. Il credito deve quindi essere riconosciuto nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui si riferisce il reddito prodotto all'estero.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il momento e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del T.U.I.R. Il credito deve essere calcolato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito estero e presuppone che le imposte pagate all'estero siano divenute definitive. Tale requisito è soddisfatto quando il contribuente dimostra che il pagamento definitivo dell'imposta estera è avvenuto prima della presentazione della dichiarazione italiana.
Norme richiamate
Art. 165 del T.U.I.R.
Il credito d'imposta deve essere calcolato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero.
La norma consente di scomputare dall'imposta italiana il tributo pagato all'estero, purché il reddito estero sia stato dichiarato nel periodo corretto e le imposte estere siano divenute definitive.
Massime di principio
- Il credito per imposte pagate all'estero deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stato prodotto il reddito estero.
- Non è sufficiente dimostrare che un'imposta estera sia stata materialmente versata: il contribuente deve provare che il pagamento è definitivo e non più suscettibile di rimborso o contestazione ordinaria.
- La prova della definitività deve essere disponibile, e il pagamento definitivo deve essere avvenuto, prima della presentazione della dichiarazione italiana.
- In caso di controllo automatico e successiva cartella, la documentazione comprovante il pagamento definitivo dell'imposta estera può essere decisiva per ottenere il riconoscimento del credito.
- La mancanza della prova della definitività entro il momento rilevante può impedire il riconoscimento del credito, anche se l'imposta estera è stata inizialmente versata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 giu 2017Sentenza del 30/06/2017 n. 16286 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2017Sentenza del 30/06/2017 n. 16289 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2017Sentenza del 30/06/2017 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 30 giu 2017Sentenza del 30/06/2017 n. 238 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 30 giu 2017Sentenza del 30/06/2017 n. 327 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 30 giu 2017Sentenza del 30/06/2017 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →