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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34477/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno per il reato ex art. 385 cod. pen.. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio della motivazione, sostenendo che l'appello era volto a contestare l'insufficienza della motivazione del Tribunale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e che l'atto di impugnazione era corredato di adeguata argomentazione sul punto

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, confermando che l'appello (e il ricorso per cassazione) devono esplicitare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto che l'atto di appello non si era confrontato in modo specifico con le argomentazioni del Tribunale relative alla quantificazione della pena (es. lunga durata della latitanza) né aveva indicato in quali termini le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute. Neanche il ricorso per cassazione ha fornito elementi nuovi a favore delle attenuanti. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato; citato per contestualizzare l'imputazione

  • art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio di specificità delle impugnazioni: appello e ricorso per cassazione sono inammissibili se i motivi non enunciano e argomentano i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata; l'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata

  • Giurisprudenza citata: Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016

    Richiama il principio che l'onere di specificità dell'impugnante cresce con la specificità delle ragioni esposte nella decisione impugnata

Massime di principio

  • L'appello e il ricorso per cassazione richiedono motivi specifici e argomentati: affermazioni generiche o aspecifiche sono causa di inammissibilità
  • Chi contesta l'entità della pena o il diniego di circostanze attenuanti deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito, spiegando perché le ragioni di quest'ultimo sono errate o insufficienti e indicando elementi di fatto o diritto a supporto
  • Nel valutare la genericità dell'impugnazione la Corte considera la concretezza con cui il provvedimento impugnato ha esposto le proprie ragioni: maggiore la specificità della sentenza di merito, maggiore la specificità richiesta all'impugnante
  • La semplice affermazione che la motivazione sia insufficiente, senza indicare in quali punti e con quali argomenti, non basta a superare il requisito di ammissibilità
  • L'inammissibilità comporta conseguenze economiche: spese processuali e possibilmente somme a favore della Cassa delle ammende

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