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Sentenza

Sentenza n. 2027/2026 - Milano, Sezione 1

in punto OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA n. 16/2024, depositata e resa pubblica il 9 gennaio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 899/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 7 aprile 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 30 ottobre 2025 (TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO -SEZIONE LAVORO);

Giustizia amministrativa202504181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 16/2024 del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia presupposta aveva accertato il diritto della docente alla carta docente per l’anno scolastico 2018/2019, per l’importo di 500 euro, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 aprile 2024, ma l’amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero, sempre che nelle more non avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per adottare gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell’amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie a conseguire l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all’amministrazione e questa non vi ha dato esecuzione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per le amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nella sentenza entro un termine assegnato, anche quando l’amministrazione non abbia svolto una difesa sostanziale idonea a dimostrare l’avvenuto adempimento.
  • A fronte della persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un termine decorrente dalla richiesta dell’interessato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice; in tal caso, per le funzioni commissariali, non è dovuto un compenso ulteriore.
  • Quando l’amministrazione soccombente non disponga di fondi sufficienti, l’esecuzione della condanna può avvenire anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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