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Sentenza

Sentenza n. 473/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’OTTEMPERANZA al giudicato formatosi sulla sentenza numero 305/2025 emessa in data 11 febbraio 2025, dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202503070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Nola, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per la carta elettronica del docente, relativamente all’anno scolastico 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 febbraio 2025 e il giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 4 giugno 2025. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’assenza di adempimento. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’erogazione del beneficio, degli accessori di legge e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, nonché l’applicazione di una misura coercitiva pecuniaria. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo rispettati sia il termine per la proposizione dell’azione sia i termini processuali applicabili al rito camerale. Ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata al Ministero, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che non era stata fornita prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato dalla sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l’obbligazione è fungibile e l’inerzia dell’amministrazione non può pregiudicare la parte vittoriosa. È stato nominato sin d’ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con il compito di adottare gli atti contabili e di spesa necessari al pagamento. Il commissario dovrà procedere anche in mancanza di stanziamento specifico, di fondi disponibili o di cassa, ponendo in essere le iniziative necessarie per rendere possibile l’esecuzione. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al giudizio camerale di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di aver adempiuto al giudicato e risulta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esatta e integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • Se il termine fissato dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per effetto dell’inerzia dell’amministrazione, l’obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L’amministrazione non può invocare l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile nel giudizio di ottemperanza, quando sia necessario assicurare l’esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione; l’applicazione dell’astreinte resta soggetta a una valutazione di equità nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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