Sentenza n. 1460/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 290/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 290/2025, che aveva annullato l’esclusione di Ekso, dichiarato inefficace il contratto stipulato con Rotech e disposto la riedizione della verifica di anomalia
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Eco Center ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che il TRGA avesse erroneamente ritenuto illegittima la conduzione contestuale della verifica di anomalia dell’offerta e della verifica delle autodichiarazioni. Secondo l’appellante, i due subprocedimenti erano stati avviati con la stessa comunicazione ma svolti autonomamente, con oggetti istruttori distinti, senza pregiudizio per Ekso; né il d.lgs. n. 36/2023 o la lex specialis imponevano una scansione necessariamente separata o successiva. È stata inoltre dedotta l’assenza di un interesse concreto e attuale di Ekso a contestare tale modalità, nonché il carattere plurimotivato dell’esclusione. In subordine, Eco Center ha censurato la contraddittorietà della sentenza e l’incidenza sui poteri amministrativi non ancora esercitati. Ekso ha riproposto ex art. 101, comma 2, c.p.a. i motivi assorbiti in primo grado, deducendo: contraddittorietà della stazione appaltante nella valutazione delle giustificazioni; violazione delle regole sulla verifica dell’anomalia e divieto di “caccia all’errore”; inattendibilità delle contestazioni relative al prezzario, ai liner, alle attrezzature e alla formazione; carenza di motivazione e istruttoria; mancata indicazione degli elementi specifici per la verifica di anomalia; mancata individuazione del CCNL applicabile.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TRGA è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo lo svolgimento parallelo della verifica di anomalia e della verifica delle autodichiarazioni: la comunicazione unitaria di avvio non aveva comportato una fusione sostanziale dei procedimenti, che erano stati istruiti autonomamente e senza concreto pregiudizio per Ekso. Né l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 né il disciplinare imponevano una sequenza necessaria tra le due verifiche o vietavano la loro conduzione parallela. I motivi riproposti da Ekso sono stati esaminati e respinti. Il giudice ha ritenuto non contraddittorio il comportamento della stazione appaltante, poiché la richiesta di integrazioni sull’offerta tecnica non implicava che le giustificazioni economiche fossero state già ritenute esaustive. Ha inoltre giudicato attendibile il rilievo relativo all’utilizzo di un listino prezzi del 2021, in presenza del prezzario provinciale indicato nella documentazione di gara e tenuto conto delle dinamiche inflattive. Sono state ritenute adeguate le contestazioni tecniche concernenti l’individuazione e la conformità dei liner, la mancata dimostrazione della disponibilità di impianti e mezzi, la lunghezza dei cavi, nonché la formazione degli operatori, valutate nel loro insieme come indicative della complessiva inattendibilità e incongruità dell’offerta. La verifica non è stata considerata una “caccia all’errore”, poiché ha riguardato profili sostanziali e strutturali, con richieste istruttorie reiterate a garanzia del contraddittorio. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, poiché il disciplinare aveva predeterminato gli elementi specifici per la valutazione dell’anomalia mediante il richiamo alle formule e ai criteri applicabili. È stata infine respinta la censura sul CCNL, espressamente individuato nel disciplinare. Il ricorso di primo grado, integrato dai motivi aggiunti, è stato quindi respinto integralmente; sono state respinte anche le domande di aggiudicazione, subentro e risarcimento. Ekso è stata condannata alle spese del doppio grado in favore di Eco Center e Rotech.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
La verifica di anomalia riguarda la complessiva congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta e può essere svolta sulla base degli elementi specifici individuati nella lex specialis. La norma non vieta che la verifica di anomalia e quella delle autodichiarazioni siano condotte parallelamente, purché restino autonome e non arrechino concreto pregiudizio al concorrente.
art. 11, comma 1, d.lgs. 36/2023
L’individuazione del CCNL applicabile può risultare dalla documentazione di gara; nel caso esaminato il disciplinare indicava il CCNL F012/F015 relativo alla categoria prevalente OS35.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La parte appellata può riproporre in appello i motivi assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado, che devono essere scrutinati quando l’appello principale è accolto.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza; nel caso concreto sono state poste integralmente a carico dell’impresa la cui domanda è stata definitivamente respinta.
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell’offerta e la verifica delle autodichiarazioni costituiscono subprocedimenti autonomi, ma la loro conduzione parallela non è illegittima in assenza di un divieto normativo o della lex specialis, purché gli ambiti istruttori restino distinguibili e non sia arrecato un concreto pregiudizio alle garanzie partecipative del concorrente.
- La contestazione della contemporanea conduzione di più verifiche procedimentali richiede la dimostrazione di un concreto e attuale pregiudizio; la mera adozione di una comunicazione unitaria o la conclusione delle verifiche in un unico atto non determina, di per sé, l’illegittimità dell’esclusione.
- Il giudizio di anomalia deve essere complessivo e sintetico, ma può fondarsi sull’esame analitico di plurime criticità tecniche ed economiche, purché tali criticità siano sostanziali, adeguatamente istruite e valutate nel loro insieme ai fini della complessiva inattendibilità dell’offerta.
- La stazione appaltante può chiedere integrazioni e chiarimenti nel corso della verifica dell’anomalia; la reiterazione delle richieste non integra una “caccia all’errore” quando è funzionale all’accertamento sostanziale della sostenibilità dell’offerta e al contraddittorio.
- Quando la lex specialis individua criteri, formule e sottocriteri riferiti a specifici elementi dell’offerta, tali previsioni possono soddisfare l’obbligo di indicare gli elementi specifici per la valutazione dell’anomalia previsto dall’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.
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