Cassazione Penale, Sentenza n. 09972/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare, aveva chiesto con istanza l'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione per due ore al giorno per svolgere attività fisica necessaria alla cura delle sue patologie diabetiche, come prescritto dai medici del Policlinico Universitario "G. Martino" di Messina. Il Magistrato di sorveglianza di Messina ha respinto tale istanza con ordinanza del 20/05/2025. Avverso l'ordinanza il ricorrente ha proposto impugnazione (riqualificata poi dal Tribunale di sorveglianza come ricorso per cassazione), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente la gravità delle patologie e l'impossibilità di curarsi adeguatamente in casa, e chiedendo l'autorizzazione per le passeggiate quotidiane.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuta rinuncia: il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato il 9/01/2026 l'atto di rinuncia sottoscritto dal ricorrente stesso. In base all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende. Il provvedimento dispone anche l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che la rinuncia all'impugnazione, anche se effettuata dopo la proposizione dell'atto introduttivo, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; la rinuncia depositata dal difensore munito di procura speciale è efficace e causa estintiva del diritto di impugnare.
art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma sulla protezione dei dati personali è stata applicata per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente nel testo del provvedimento reso pubblico.
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione, anche quando depositata dopo la proposizione del ricorso, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione stessa: chi intende proseguire nel gravame deve evitare la rinuncia e/o revocarla nei termini previsti se possibile.
- La rinuncia può essere depositata dal difensore munito di procura speciale e, se validamente sottoscritta dal ricorrente, ha efficacia impeditiva del prosieguo dell'azione impugnatoria.
- Quando una controversia viene decisa per ragioni processuali (es. inammissibilità per rinuncia), il giudice non entra nel merito delle questioni sostanziali (ad es. esigenze terapeutiche del detenuto): le doglianze sulle condizioni di salute restano quindi prive di valutazione giuridica in quel provvedimento.
- Le richieste di autorizzazioni per uscite dal regime detentivo per motivi di salute devono essere documentate e motivate in modo completo presso il giudice di sorveglianza, ma occorre anche porre attenzione alle azioni processuali successive per non pregiudicare il diritto di impugnare (es. evitare rinunce involontarie).
- In caso di rinuncia che determina l'inammissibilità, il ricorrente può essere comunque condannato alle spese e ad eventuali somme a favore della Cassa delle ammende; tali conseguenze vanno valutate nel decidere se rinunciare all'impugnazione.
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