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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2162/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Palamara per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione a locale di 'ndrangheta). Il ricorrente contestava: 1) la carenza di motivazione e l'insufficienza probatoria in ordine alla costituzione nella città di Roma di una locale riconducibile alla casa madre di Cosoleto (RC), con rilievi su incongruenze temporali e su dubbia interpretazione di intercettazioni; 2) l'assenza di esteriorizzazione del metodo mafioso (forza intimidatrice, omertà, controllo del territorio) e l'utilizzabilità di spiegazioni alternative (es. vicende del procedimento Rilancio, rapporti familiari, ragioni economiche); 3) la mancata dimostrazione di atti tipici quali conferimento di doti o condotte di prevaricazione; 4) l'irragionevolezza della misura cautelare in carcere alla luce del ruolo asseritamente meramente gestionale dell'indagato e dei sequestri eseguiti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti: ha confermato che l'art. 416-bis può trovare applicazione anche per 'locali' collegate alla casa madre della 'ndrangheta senza la necessità di provare una plateale esteriore intimidazione, quando risulti il collegamento strutturale, la riproduzione dei tratti organizzativi e la disponibilità della fama criminale della casa madre. La sentenza del riesame è stata ritenuta dotata di motivazione congrua circa i contatti con la casa madre, le modalità operative (doti, mangiate, ruoli gerarchici, disponibilità di armi, penetrazione economica) e gli episodi di intimidazione; le censure sulle singole valutazioni probatorie (intercettazioni, partecipazioni a eventi) sono state ritenute sindacabili in sede di merito e non dalla Corte di legittimità salvo manifesta illogicità, che non è stata riscontrata. Quanto alla custodia cautelare, la Corte ha confermato la rilevanza della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, in materia di associazione mafiosa, ricordando che tale presunzione può essere superata solo con il recesso dall'associazione o con l'esaurimento dell'attivita associativa. Conseguentemente la misura carceraria è stata ritenuta giustificata e il ricorso rigettato; a norma dell'art. 616 c.p.p. è disposta la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che, per le 'locali' riconducibili a una storica organizzazione mafiosa (es. 'ndrangheta), non è sempre necessario provare una esteriore e plateale forza intimidatrice nel contesto locale: il collegamento con la casa madre, la riproduzione dei caratteri organizzativi e la fama criminale trasferita possono essere indici sufficienti del metodo mafioso

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di tipo mafioso: tale presunzione è rilevante nella valutazione della custodia cautelare e può essere superata soltanto con il recesso dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Se l'organizzazione accusata è collegata a una storica 'casa madre' della 'ndrangheta, la fama e i vincoli strutturali possono supplire alla prova di una esteriore capillare intimidazione nel luogo di insediamento
  • Critiche su incongruenze temporali o alternative interpretazioni di intercettazioni sono, di regola, questioni di fatto riservate al giudice del merito e difficilmente superabili in sede di Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica
  • L'assenza di atti eclatanti di violenza o di controllo territoriale non esclude automaticamente la riconducibilità a 416-bis quando l'obiettivo sia la colonizzazione economica e l'appropriazione di settori imprenditoriali
  • Le 'mangiate', i conferimenti di doti, la gerarchia e la disponibilità di armi sono indici utili per il giudice per ricostruire la struttura e il metodo mafioso anche se singolarmente possono avere spiegazioni alternative
  • In tema di misure cautelari per reati di tipo mafioso, la presunzione di esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p. è di forte impatto: per ottenerne la revoca serve dimostrare il recesso dall'associazione o l'effettivo esaurimento dell'attività associativa
  • La strategia difensiva basata sulla ricostruzione alternativa delle fonti (intercettazioni, contesti conviviali, rapporti familiari) deve mirare a mostrare vizi logici o probatori palese e non solo interpretazioni alternative per avere successo in sede di legittimità

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