Sentenza del 20/05/2015 n. 10325 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il classamento automatico dell’immobile nella categoria catastale A/2, classe 6/A, chiedendo l’attribuzione della categoria A/3 e di una classe non superiore alla 5. Sosteneva, tra l’altro, che l’immobile fosse stato realizzato nell’ambito dell’edilizia economica e popolare e che vi fosse disparità di trattamento rispetto ad abitazioni analoghe realizzate da altre cooperative nel medesimo P.E.E.P. In Cassazione denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’erronea attribuzione della categoria, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato adeguatamente consistenza e caratteristiche dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché il Ministero non aveva partecipato al giudizio di appello ed era privo di legittimazione passiva. Ha inoltre dichiarato inammissibili, nei confronti dell’Agenzia del Territorio, le censure relative al classamento, ritenendole generiche, non specificamente dirette contro le motivazioni della sentenza d’appello e sostanzialmente volte a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. È stato quindi confermato il classamento A/2, classe 6/A, con rigetto della pretesa di attribuzione della categoria A/3, classe 5. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 600 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
Il ricorrente richiamava l’onere della prova, sostenendo che l’Ufficio catastale non avesse dimostrato la consistenza e le caratteristiche dell’immobile. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una diversa valutazione degli elementi probatori, attività riservata al giudice di merito.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi e confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata. Censure generiche o non pertinenti sono inammissibili.
D.Lgs. n. 300 del 1999
A seguito della riforma dell’amministrazione finanziaria, l’Agenzia del Territorio era soggetto distinto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel giudizio di cassazione è legittimato passivamente il soggetto che ha partecipato al precedente grado di giudizio e contro il quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.
Principi giurisprudenziali sul classamento catastale
Le caratteristiche di un immobile ai fini catastali attengono soprattutto ad uno stato di fatto indipendente dalle finalità del finanziamento pubblico; non necessariamente vi è corrispondenza tra classificazione catastale e qualificazione ai fini dell’edilizia popolare ed economica.
La realizzazione dell’immobile mediante finanziamenti pubblici o all’interno di un piano di edilizia economica e popolare non determina automaticamente l’attribuzione della categoria catastale A/3. Occorre valutare le concrete caratteristiche dell’unità, quali grado delle rifiniture, ampiezza, numero dei vani, servizi e accessori.
Principi sul giudizio di cassazione
Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta prevista dalla norma, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove attiene al giudizio di merito.
La Corte di cassazione non costituisce un ulteriore grado di merito. Non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove limitandosi a sostenere che il giudice avrebbe dovuto attribuire maggiore rilievo ad alcuni documenti o circostanze.
Massime di principio
- Nel classamento catastale rilevano principalmente le caratteristiche concrete e attuali dell’immobile, non la finalità originaria del finanziamento, la tipologia dell’intervento edilizio o la sola ubicazione in un’area P.E.E.P.
- Per dimostrare l’erroneità del classamento è necessario confrontare in modo puntuale le caratteristiche dell’immobile con quelle proprie della categoria catastale richiesta e fornire elementi tecnici specifici, non soltanto richiamare la natura economico-popolare dell’intervento.
- In Cassazione occorre contestare con precisione ciascuna motivazione autonoma posta a fondamento della sentenza impugnata; doglianze generiche o non collegate al decisum sono inammissibili.
- La contestazione della valutazione delle prove appartiene normalmente al giudizio di merito e non può essere riproposta in Cassazione come semplice violazione di legge.
- Il ricorso deve essere proposto contro il soggetto che ha partecipato al grado precedente e che è effettivamente destinatario della sentenza impugnata; l’introduzione di un’amministrazione estranea al giudizio comporta l’inammissibilità nei suoi confronti.
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