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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21699/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva l'inosservanza dell'art. 420-quater c.p.p.: il processo di primo grado si è svolto in sua assenza benché non fosse stato previamente accertato che egli avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o che si fosse volontariamente sottratto. La notifica del decreto di citazione a giudizio all'indirizzo di residenza non era andata a buon fine e gli atti erano stati notificati via PEC al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima la procedura svolta in assenza, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la semplice notifica al difensore d'ufficio o la sola elezione/indicazione del domicilio non siano sufficiente presupposto per dichiarare l'assenza senza che il giudice verifichi l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui derivi la conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha dichiarato la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato per mancato accertamento dell'effettiva conoscenza del processo e ha annullato le sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 623, co.1, lett. b) c.p.p., richiamando l'art. 604, comma 5-bis c.p.p., con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per nuovo giudizio. Ha inoltre ricordato che, per il reato di furto aggravato sulla cosa esposta alla pubblica fede, il d.lgs. n.150/2022 ha reso la procedibilità a querela e pertanto il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza della condizione di procedibilità e applicare le disposizioni transitorie (art. 85 d.lgs. n.150/2022) ove occorra.

Norme richiamate

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Il giudice deve accertare, prima di dichiarare l'assenza, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero si sia sottratto volontariamente; la mera notifica al difensore o la sola elezione/indicazione di domicilio non sono presupposti sufficienti.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore domiciliatario, ma tale notifica non è automaticamente idonea a fondare la dichiarazione di assenza se non è accertato il rapporto professionale e la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato.

  • art. 349 cod. proc. pen.

    Norme relative alla identificazione e alla dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte distingue tra domicilio dichiarato (luogo) e domicilio eletto (persona/ufficio domiciliatario), con effetti diversi per le notificazioni.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Rilevante per le notificazioni degli avvisi previsti; benché formali notifiche possano risultare regolari, è necessaria anche la verifica dell'effettiva conoscenza per procedere in assenza.

  • art. 623, co.1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado quando ricorra il vizio indicato (richiama l'art. 604, comma 5-bis).

  • art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 420-quater, il giudice dell'appello dichiari la nullità della sentenza e disponga la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1, lett. i)

    Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto aggravato su cose esposte alla pubblica fede, rendendolo procedibile a querela della persona offesa; il giudice del rinvio dovrà pertanto verificare la condizione di procedibilità.

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 85

    Disposizioni transitorie: per i reati divenuti perseguibili a querela commessi prima dell'entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail)

    Principio consolidato secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza; occorre verifica del rapporto professionale e della conoscenza effettiva.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022)

    Ribadisce che per procedere in assenza, oltre alla regolarità formale delle notifiche, è richiesta la verifica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • Prima di dichiarare l'imputato assente il giudice deve accertare che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto; non è sufficiente la sola notifica formale al difensore o l'indicazione di un domicilio.
  • Occorre distinguere tra domicilio dichiarato (luogo fisico) e domicilio eletto (persona/ufficio domiciliatario): il domicilio eletto presuppone rapporto fiduciario e può giustificare le notifiche, mentre il domicilio dichiarato non dà automaticamente certezza di conoscenza processuale.
  • La notifica al difensore d'ufficio è valida formalmente, ma per procedere al giudizio in assenza è necessario che il giudice verifichi l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la conseguente conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • Se manca la verifica di cui sopra, la dichiarazione di assenza è nulla e ciò comporta l'annullamento delle sentenze e la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio.
  • Quando la normativa sulla procedibilità del reato cambia (es. riforme che rendono il reato procedibile a querela), il giudice di rinvio deve verificare la sussistenza della condizione di procedibilità e applicare le disposizioni transitorie pertinenti.

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