Tribunale, Ordinanza T-148/21
Order of the President of the General Court of 8 October 2021. — Paccor Packaging GmbH and Others v European Commission. — Interim relief – Environment – Directive (EU) 2019/904 – Reduction of the impact of certain plastic products on the environment – Implementing Regulation (EU) 2020/2151 – Harmonised marking specifications for beverage cups – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-148/21 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto l’istanza di misure provvisorie proposta da un produttore di bicchieri in plastica contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 sulla marcatura armonizzata dei prodotti monouso. La decisione si fonda esclusivamente sull’assenza del requisito dell’urgenza, poiché il pregiudizio allegato era in prevalenza economico e non dimostrato come grave e irreparabile. Il giudice ha inoltre escluso che l’articolo 47 della Carta imponesse di attenuare il criterio dell’urgenza o che fossero rilevanti, ai fini della legittimazione cautelare, interessi generali quali la tutela dell’ambiente e dei consumatori.
Rigetto di un’istanza di sospensione cautelare dell’obbligo di marcatura armonizzata dei bicchieri monouso in plastica per difetto di urgenza
La questione giuridica
Se dovesse essere sospesa in via cautelare l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 e, per quanto riguarda i requisiti di marcatura dei bicchieri per bevande, dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/904, in particolare se la ricorrente avesse dimostrato l’urgenza e un pregiudizio grave e irreparabile, anche alla luce dell’articolo 47 della Carta e della pretesa eccezionale rilevanza di un fumus particolarmente forte.
Principio di diritto
La domanda di sospensione è stata respinta perché la ricorrente non ha dimostrato l’urgenza: nei procedimenti cautelari ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE le condizioni del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile sono cumulative, e un presunto errore di diritto o un fumus particolarmente forte non bastano a dispensare il richiedente dall’onere di provare un danno imminente, serio e non riparabile. Inoltre, il danno economico invocato non risultava tale da compromettere la sopravvivenza finanziaria della società o da comportare una perdita irreversibile di quota di mercato, mentre le difficoltà legate alla pandemia da COVID-19 e all’incertezza del settore non erano causalmente riconducibili al regolamento impugnato.
Norme richiamate
- Articoli 278 TFUE
- Articoli 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 della direttiva (UE) 2019/904
- Direttiva (UE) 2019/904
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 268 e 340 TFUE
- Articolo 3 TUE
- Articolo 191 TFUE
Sospensione cautelare del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 sulla marcatura dei bicchieri monouso in plastica
Il Presidente del Tribunale decide su un’istanza di misure provvisorie proposta nell’ambito di un ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/904. La controversia riguarda, in particolare, le specifiche armonizzate di marcatura applicabili ai bicchieri per bevande in plastica monouso.
Fatti e procedimento
La ricorrente, Paccor Packaging GmbH, è un’impresa tedesca che produce e commercializza bicchieri per bevande in plastica sul mercato dell’Unione. Dopo aver proposto un ricorso principale volto all’annullamento dell’intero regolamento di esecuzione, ha chiesto in via incidentale:
- la sospensione dell’applicazione del regolamento impugnato e dell’articolo 7 della direttiva 2019/904 per quanto riguarda i requisiti di marcatura dei bicchieri per bevande;
- in subordine, la sospensione limitata ai bicchieri interamente in plastica;
- ulteriori misure accessorie, tra cui ordini alla Commissione di cessare comunicazioni sull’applicazione della normativa e di pubblicare un avviso ufficiale.
La Commissione ha chiesto il rigetto dell’istanza per inammissibilità e/o infondatezza.
Normativa rilevante
Il giudice richiama in particolare:
- gli articoli 278 e 279 TFUE, che disciplinano la sospensione dell’esecuzione e le misure provvisorie;
- l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, in combinato con l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale;
- l’articolo 47 della Carta, invocato dalla ricorrente;
- l’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/904 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151;
- gli articoli 268 e 340 TFUE, richiamati nel ragionamento sul risarcimento del danno economico.
Regole applicabili alle misure provvisorie
Il Presidente ricorda che, per ottenere la sospensione di un atto, il richiedente deve dimostrare cumulativamente:
- un fumus boni iuris, cioè elementi di fatto e di diritto idonei a fondare in via prima facie la domanda;
- l’urgenza, intesa come necessità che la misura sia adottata per evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito.
La mancanza di uno solo di questi requisiti comporta il rigetto della domanda. Il giudice può, se necessario, procedere anche al bilanciamento degli interessi, ma nel caso concreto ritiene di poter decidere già sulla base del solo criterio dell’urgenza.
Valutazione dell’urgenza
La ricorrente sosteneva, in via principale, che il criterio dell’urgenza dovesse essere attenuato per garantire una tutela cautelare effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta, specialmente in presenza di un fumus particolarmente forte e di un preteso rischio per l’unità del diritto dell’Unione. Deduceva inoltre:
- un danno economico grave e irreparabile;
- effetti negativi dovuti alla pandemia da COVID-19;
- l’assenza di soluzioni tecniche o commerciali soddisfacenti per continuare a vendere gli stessi volumi di bicchieri;
- una possibile perdita di quota di mercato;
- l’incertezza sul futuro del settore dei bicchieri monouso in plastica.
Il Tribunale respinge tali argomenti per più ragioni:
- il fumus boni iuris, anche se forte, non sostituisce la prova dell’urgenza;
- un’asserita violazione di norme di diritto non basta di per sé a dimostrare un danno grave e irreparabile;
- la tutela cautelare dell’Unione opera nel quadro del procedimento principale e non richiede di considerare asseriti procedimenti nazionali paralleli;
- la protezione dell’ambiente e dei consumatori invocata dalla ricorrente riguarda interessi generali e non un pregiudizio personale idoneo a fondare l’urgenza.
Danno economico e irreparabilità
Quanto al danno patrimoniale, il Presidente richiama il principio secondo cui il pregiudizio di natura pecuniaria non è, di regola, irreparabile, salvo circostanze eccezionali. In particolare, il danno può essere compensato da un’azione risarcitoria ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE.
Le misure provvisorie possono essere giustificate solo se, in assenza di esse:
- la sopravvivenza finanziaria dell’impresa sarebbe compromessa;
- oppure la sua quota di mercato sarebbe gravemente e irreversibilmente pregiudicata.
Nel caso di specie, il giudice osserva che la ricorrente non sostiene che la propria esistenza sia minacciata e che il fatturato complessivo dell’impresa è comunque superiore alle vendite relative ai soli bicchieri per bevande. Inoltre, anche ammettendo un rischio di perdita di quota di mercato, non è stata dimostrata la sua irreversibilità, cioè l’esistenza di ostacoli strutturali o giuridici che impedirebbero di recuperarla in caso di annullamento del regolamento nel giudizio principale.
COVID-19 e incertezza del settore
Il Presidente esamina anche il richiamo alla crisi economica conseguente al COVID-19. Pur riconoscendo che la pandemia ha inciso pesantemente sull’economia mondiale, afferma che il danno invocato non può fondare la sospensione se non è causalmente imputabile all’atto impugnato. Il medesimo ragionamento vale per le incertezze del settore dei bicchieri monouso, che derivano dalle disposizioni della direttiva 2019/904 e non dal regolamento di esecuzione contestato in quanto tale.
Decisione e conseguenze
Poiché l’urgenza non è dimostrata, il Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie senza esaminare la ricevibilità dell’istanza, il fumus boni iuris o il bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate.
Principi desumibili dalla pronuncia
La decisione conferma che:
- nei procedimenti cautelari dell’Unione il requisito dell’urgenza resta autonomo e cumulativo rispetto al fumus boni iuris;
- il pregiudizio economico deve essere serio, imminente e non riparabile, non essendo sufficiente la mera difficoltà commerciale o la prospettiva di costi di adeguamento;
- il richiamo a interessi generali, come ambiente e consumatori, non basta se il danno non incide direttamente e personalmente sul richiedente;
- il giudice valuta la causalità tra atto impugnato e danno allegato, escludendo pregiudizi dovuti a fattori esterni, come la pandemia.
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