Cassazione Penale, Sentenza n. 18428/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che ha disposto gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione a perquisizione del 17.09.2021. Si deducevano: manifesta illogicità e travisamento della prova (dichiarazioni di uso personale di stupefacenti; intercettazioni che, secondo la difesa, documenterebbero acquisti compatibili con uso personale; restituzione della somma sequestrata dal Tribunale di Pordenone), difetto di gravi indizi circa la destinazione a terzi (quantitativi compatibili con uso personale, regolare attività lavorativa, mancato nesso tra denaro e stupefacenti), errata qualificazione del fatto (si sarebbe dovuto applicare l'art. 73 comma 5, "lieve entità"), e violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per difetto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e sproporzione rispetto all'obbligo di presentazione alla P.G. già in atto.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto non fondate tutte le censure: la valutazione del Tribunale per il riesame è stata giudicata non illogica né carente. Sono stati valorizzati gli elementi a sostegno dei gravi indizi (rinvenimento, oltre all'hashish, di cocaina e marijuana; bilancini e materiale per il confezionamento; interlocuzioni intercettate che denotano disponibilità a distribuire e acquisti non episodici; precedente acquisto di 100 g di hashish nel giugno 2021). La qualificazione sotto gli artt. 73 commi 1 e 4 è stata ritenuta congrua in base alla valutazione complessiva degli indici, escludendo l'applicabilità della lieve entità del comma 5. Quanto all'art. 274 lett. c) c.p.p., la Corte ha confermato che il pericolo di reiterazione, valutato nella sua attualità e concretezza alla luce delle modalità, della personalità dell'indagato e dei precedenti, è sussistente e giustifica una misura più afflittiva rispetto all'obbligo di presentazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (commi 1, 4, 5)
La Corte ha ritenuto applicabili le fattispecie aggravate (commi 1 e 4) in presenza di più sostanze, strumenti per il confezionamento, reiterazione dei fatti e indizi di destinazione a terzi; ha escluso l'operatività della "lieve entità" del comma 5 dopo una valutazione complessiva degli elementi che include quantità, modalità, mezzi e reiterazione.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Il requisito del pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale. La valutazione prognostica del giudice può basarsi sulle modalità della condotta, sulla personalità dell'indagato e sui precedenti; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero integrati in concreto, giustificando la misura cautelare più gravosa.
legge 16 aprile 2015 n. 47
Richiamata come modifica normativa che rende necessario che il pericolo di reiterazione sia "concreto e attuale" ai fini dell'applicazione dell'art. 274 lett. c). La Corte ha applicato tali criteri interpretativi.
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato nel corso del procedimento con riferimento alla richiesta di riesame del provvedimento di sequestro del denaro; non ha inciso però sulla valutazione complessiva della destinazione della somma rispetto all'attività illecita contestata.
Massime di principio
- La sola quantità di stupefacente non è decisiva: il giudice valuta il quadro complessivo (tipologia di sostanze, pluralità di droghe, strumenti per il confezionamento, denaro contante, intercettazioni e comportamenti dell'imputato).
- La presenza di bilancini, materiale per il confezionamento e somme in contanti rafforza l'indice di destinazione a terzi e può giustificare misure cautelari più severe.
- La qualificazione come "lieve entità" (art. 73 comma 5) richiede una valutazione complessiva e non può essere riconosciuta automaticamente quando esistono elementi indicativi di ripetizione o organizzazione dell'attività illecita.
- Per disporre misure cautelari per il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c), dopo la legge n. 47/2015) il pericolo deve essere concreto e attuale; tuttavia, non è necessario dimostrare una specifica occasione imminente di delinquere: la prognosi può fondarsi su modalità di comportamento e precedenti.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice del riesame è limitato: il rimedio è possibile solo per vizi di illogicità o insufficienza della motivazione, non per una diversa valutazione dei fatti già esaminati.
- Argomentazioni difensive tipiche (incensuratezza, lavoro stabile, dichiarazione di uso personale, restituzione di somme) possono essere rilevanti ma non sono decisive se il complesso degli indici fa propendere per la destinazione a terzi e per un concreto rischio di reiterazione.
- La proporzionalità della misura cautelare va valutata rispetto all'attualità del rischio: se sussistono elementi concreti di maggior rischio rispetto alla misura meno afflittiva già in atto, il giudice può aggravare la misura.
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