Sentenza n. 11128/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, pubblicata in data 29 novembre 2022, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell''''art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l''''importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell''''art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e dei relativi Allegati, nonché dell''''avviso prot. 27022 del 29 novembre 2022 trasmesso via pec (doc. 1); - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti ivi incluse le delibere delle aziende sanitarie, di contenuto ignoto, ed in particolare la Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; la Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; la Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; la Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022; - in quanto occorra e nei limiti di interesse, della Determinazione n. 1471 del 12 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Generale della Sanità (doc. 2) - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell''''articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell''''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''''economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 4); - dell''''Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 5); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall''''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 6); - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell''''economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc.7); - dell''''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018 NONCHE'''' PER LA CONDANNA delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e presupposti di determinazione e ripiano del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli elenchi regionali e gli importi posti a carico della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione regionale che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e imponeva il pagamento degli importi dovuti. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui delibere delle aziende sanitarie, provvedimenti ministeriali, linee guida, circolari, accordi e intese concernenti il meccanismo del cosiddetto payback dei dispositivi medici. La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti, deducendo profili di illegittimità degli atti e del procedimento di determinazione degli obblighi di ripiano. Nel corso del giudizio, la società ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, affermando di avere versato la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso che il pagamento della quota ridotta potesse determinare la cessazione della materia del contendere, poiché tale effetto presupporrebbe l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti impugnati, mentre il pagamento costituisce una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda demolitoria, originariamente volta a evitare qualsiasi pagamento. Tuttavia, il versamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno per la ricorrente l'utilità concreta della decisione. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e l'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano
La disposizione ha consentito alla ricorrente di effettuare il pagamento di una quota ridotta dell'importo dovuto; il pagamento ha determinato il venir meno dell'interesse concreto alla decisione sulla domanda di annullamento.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione delle spese per eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il pagamento dell'importo richiesto dall'amministrazione, anche quando effettuato in misura ridotta in forza di una sopravvenuta disciplina normativa, può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale per il ricorrente.
- Il pagamento dell'obbligazione contestata non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere rispetto a una domanda di annullamento diretta a evitare qualsiasi pagamento: la cessazione presuppone il venir meno dell'atto impugnato, ad esempio mediante annullamento d'ufficio, mentre il pagamento incide sull'interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse richiede che venga meno l'utilità concreta e attuale conseguibile mediante la pronuncia; quando tale utilità sia definitivamente esclusa da una condotta successiva della parte ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →