Cassazione Penale, Ordinanza n. 35283/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di truffa consumata. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, nel caso concreto, la fattispecie corretta sarebbe stata quella del tentativo di truffa e non la truffa consumata, con conseguente contestazione della ricostruzione del giudice di merito e dell'esclusione della cd. "consegna controllata". Con il secondo motivo si contestava il diniego della pena sostitutiva, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva prevista dalla legge n. 689 del 1981, assumendo che la motivazione del giudice di merito fosse illogica o insufficiente.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e sostanzialmente reiterativo di doglianze già disattese in appello, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato l'affermazione della truffa consumata e l'esclusione dell'ipotesi tentata, anche escludendo la configurabilità di una consegna controllata. Ha ritenuto inoltre manifestamente infondato il secondo motivo, perché il diniego della pena sostitutiva era sorretto da una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato, fondata su elementi soggettivi della personalità dell'imputato, quali i precedenti penali e le condizioni economiche disagiate. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
richiamato come fattispecie di truffa consumata, ritenuta correttamente integrata nel caso concreto
artt. 56, 640 c.p.
richiamati dalla difesa per sostenere che i fatti avrebbero integrato il tentativo di truffa, ma la censura è stata ritenuta infondata
artt. 53, 56 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamati in relazione alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva, poi respinta sulla base di una prognosi sfavorevole
l. 24 novembre 1981, n. 689
normativa sulle pene sostitutive evocata per contestare il diniego della misura richiesta
art. 616 c.p.p.
implicitamente applicato nella condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La distinzione tra truffa consumata e tentata dipende dalla concreta verifica dell'effettivo perfezionamento dell'evento tipico; non ricorre il tentativo quando il giudice di merito esclude, con motivazione logica, la sussistenza di una consegna controllata o di altra situazione idonea a impedire la consumazione.
- Il sindacato di legittimità sul diniego della pena sostitutiva è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione; è sufficiente una prognosi sfavorevole fondata su elementi soggettivi della personalità dell'imputato, come precedenti penali e condizioni di vita incompatibili con la finalità della misura.
- La valutazione sulla non reiterazione futura del reato rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da argomentazione non illogica e non meramente astratta sulla gravità del fatto.
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