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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27164/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da un creditore contro il cedente di partecipazioni sociali e contro la destinataria della cessione, con domanda principale di accertamento della simulazione assoluta e della conseguente nullità dell'atto di cessione del 27 febbraio 2015, avente ad oggetto il 96% del capitale di una società, e, in subordine, di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Il creditore deduceva di avere un credito portato da precedente sentenza, di averne intimato il pagamento e di avere intrapreso iniziative esecutive, venendo a conoscenza della cessione quando aveva chiesto il pignoramento delle quote. La destinataria dell'atto sosteneva invece la congruità dell'acquisto e la propria estraneità ai rapporti debitori dell'ex marito e dell'ex cognato. Dopo il rigetto dell'appello, la ricorrente per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere la corte d'appello fondato il convincimento sulla consapevolezza fraudolenta su indizi ritenuti non gravi, precisi e concordanti; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'argomento difensivo secondo cui, se vi fosse stata una concertazione fraudolenta, il cedente avrebbe acquistato direttamente a nome della congiunta anziché rivenderle a lei; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nell'acquisto da parte del cedente delle quote nel 2014 allo stesso prezzo poi pagato dalla ricorrente, fatto che, secondo la sua prospettazione, avrebbe escluso il consilium fraudis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che la ricorrente censurava il ragionamento presuntivo in modo atomistico, isolando le singole circostanze valorizzate dal giudice di merito, mentre la corretta valutazione ex art. 2729 c.c. impone di esaminare gli indizi nel loro complesso e nella loro interazione. Ha inoltre ribadito che la gravità, precisione e concordanza non richiedono certezza né l'univocità assoluta dell'inferenza, essendo sufficiente un giudizio di probabilità secondo l'id quod plerumque accidit. La doglianza ex art. 112 c.p.c. è stata reputata priva di rilievo, perché il ragionamento della corte territoriale aveva comunque esaminato il quadro indiziario complessivo. Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato anch'esso ritenuto infondato, poiché la mancata considerazione di una singola circostanza non incide quando il giudice abbia svolto la convergenza del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono validamente utilizzabili quando gli indizi, valutati complessivamente e non in modo atomistico, siano idonei a sorreggere un giudizio di probabilità sul fatto ignoto; non occorre che ciascun indizio sia da solo decisivo o che l'inferenza sia certa.

  • art. 2901 c.c.

    È richiamata come norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta in via subordinata dal creditore contro l'atto di cessione delle quote.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque preso in esame il nucleo del ragionamento presuntivo e il complessivo quadro fattuale dedotto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge relativo alla critica al ragionamento presuntivo e alla qualificazione della prova per presunzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la denunciata omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione complessiva delle prove indiziarie.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Indica il rito camerale con cui è stata trattata la causa in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio fondato su presunzioni semplici, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, secondo una convergenza globale del materiale probatorio, senza attribuire rilievo esclusivo alla sufficienza o insufficienza del singolo elemento isolato.
  • La gravità, precisione e concordanza dell'indizio non implicano certezza dell'inferenza: è sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile con un giudizio di probabilità ragionevole, conforme al criterio dell'id quod plerumque accidit.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del ragionamento inferenziale quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla questione sostanziale dedotta.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se la doglianza investe soltanto la diversa lettura delle risultanze istruttorie o la mancata valorizzazione di singoli elementi, essendo sufficiente che il giudice abbia esaminato il complesso degli indizi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAmministratoriPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileObbligazioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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