Ordinanza n. 2001/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania relativa all’occupazione d’urgenza di immobili per la realizzazione di una piazza e di un centro servizi, nonché agli atti della procedura espropriativa e alle domande di retrocessione e risarcimento
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza del TAR Campania n. 10543 del 19 luglio 2004, resa in relazione all’impugnazione del decreto di occupazione d’urgenza e degli atti comunali presupposti, concernenti la realizzazione di una piazza e di un centro servizi. Nel giudizio originario erano state formulate anche domande di declaratoria del diritto alla retrocessione e/o di risarcimento del danno. Il ricorso per revocazione è stato proposto previa richiesta di misure cautelari, ma il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi revocatori né le censure rivolte alla sentenza del 2004.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto l’istanza presentata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. La Sezione ha ritenuto che le esigenze delle ricorrenti fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza adottare una distinta misura cautelare di sospensione. Ha quindi fissato l’udienza pubblica dell’11 febbraio 2027 per la discussione del merito del ricorso per revocazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito.
La norma consente al giudice cautelare di fissare direttamente l’udienza pubblica di merito quando la posizione cautelare del ricorrente può essere adeguatamente tutelata attraverso la rapida definizione del giudizio, senza necessità di una specifica misura cautelare sospensiva.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito.
Nel caso concreto, l’istanza ex art. 55, comma 10, c.p.a. è stata accolta mediante fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, le esigenze del ricorrente risultano favorevolmente apprezzabili ma possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del merito, il TAR può fissare direttamente con ordinanza collegiale la data dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura cautelare sospensiva.
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