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Sentenza

Sentenza n. 824/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo aver diffidato l’INPS senza ottenere risposta, ha dedotto che il beneficio spetta anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché ricorrano i requisiti anagrafico e contributivo, e che l’INPS aveva illegittimamente liquidato il TFS senza computarlo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha richiamato l’orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica alle forze di polizia in senso ampio, comprese quelle ad ordinamento civile, e riconosce il beneficio dei sei scatti anche in caso di cessazione a domanda quando il dipendente abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il Collegio ha ritenuto non più applicabili le precedenti disposizioni limitative riferite al personale militare, in quanto abrogate dal codice dell’ordinamento militare, mentre l’art. 1911, comma 3, del medesimo codice ha mantenuto ferma la disciplina dell’art. 6-bis. Ha inoltre escluso effetti decadenziali collegati all’inosservanza del termine del 30 giugno, ritenuto funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo. Poiché il ricorrente aveva documentato di appartenere alla Polizia Penitenziaria e di possedere i requisiti richiesti, il TAR ha accertato il diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti, condannando l’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio…

    La disposizione, in combinato disposto con il comma 2, riconosce i sei scatti anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; la cessazione a domanda non esclude quindi il beneficio.

  • art. 21, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 232

    Ha introdotto la disciplina richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare)

    Mantiene ferma, per tutte le forze di polizia, la disciplina dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 2268, comma 1, n. 872), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare)

    Ha abrogato la disciplina previgente richiamata nella sentenza, senza determinare la reviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. 16 settembre 1987, n. 379

    La disposizione è stata ritenuta abrogata e non costituisce più il fondamento di una limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 11 l. 8 agosto 1990, n. 231

    La disposizione è stata ritenuta abrogata dal codice dell’ordinamento militare.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    Rileva ai fini della nozione ampia di forze di polizia, comprensiva dei corpi indicati dalla disciplina di pubblica sicurezza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento civile, che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • La cessazione dal servizio a domanda non esclude il diritto ai sei scatti quando ricorrono congiuntamente il requisito anagrafico dei 55 anni e quello contributivo dei 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale; esso è funzionale esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • L’abrogazione delle disposizioni previgenti che limitavano il beneficio per il personale militare non comporta la perdita della disciplina generale dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che il codice dell’ordinamento militare mantiene ferma per tutte le forze di polizia.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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