Cassazione Penale, Ordinanza n. 00946/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di una diversa valutazione del fatto, già esaminato dal giudice dell'esecuzione con motivazione adeguata e immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena inflittagli in quattro precedenti sentenze passate in giudicato, invocando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 628, commi 1 e 2 c.p. e, in particolare, la rivalutazione del fatto ai fini della concessione dell'attenuante della lieve entità. Il Tribunale di Ferrara aveva rigettato l'istanza. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata concessione della diminuente e l'illogicità della motivazione. La Corte rileva però che il ricorso si limita a prospettare una lettura alternativa dei fatti già valutati dal giudice dell'esecuzione con motivazione congrua e coerente con le sentenze definitive, richiedendo così un sindacato di merito non consentito in cassazione. Viene anche sottolineato che il provvedimento impugnato aveva esaminato i profili rilevanti ai fini della riduzione di pena dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, escludendo la lieve entità per ciascuna delle quattro sentenze sulla base di elementi specifici: uso dell'arma, violenta aggressione a un dipendente, uso di armi e rilevante danno economico, uso dell'arma e violenza ai danni della cassiera.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi richiamati era la base dell'istanza di rideterminazione della pena; la Corte esecutiva ha comunque escluso la lieve entità del fatto sulla base delle concrete modalità delle condotte.
art. 606 c.p.p.
Il motivo che denuncia vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto o in un sindacato di merito sulle conclusioni già raggiunte dal giudice dell'esecuzione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale n. 86/2024
La sentenza costituzionale è richiamata come presupposto della domanda di rideterminazione della pena e della rivalutazione della lieve entità del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto già compiuta con motivazione congrua dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Quando, a seguito di sopravvenienze normative o costituzionali, si chiede la rideterminazione della pena, il giudice deve verificare in concreto i parametri rilevanti ai fini dell'eventuale attenuazione, ma la motivazione è insindacabile in cassazione se coerente, completa e logicamente persuasiva.
- L'esclusione della lieve entità del fatto può essere fondata su specifici indici fattuali quali l'uso dell'arma, la violenza esercitata sulla vittima e la rilevanza del danno economico o del pericolo cagionato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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