Cassazione Penale, Ordinanza n. 10158/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza, subordinata all'adempimento dell'obbligo di corrispondere alla persona offesa una somma di euro 120 a titolo di risarcimento del danno. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, poiché la sentenza non indicava un termine diverso, l'obbligo fosse immediatamente esigibile dal passaggio in giudicato della decisione concessiva del beneficio; ha quindi valorizzato il fatto che il pagamento era avvenuto solo molti anni dopo la irrevocabilità della condanna. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 165 c.p., sostenendo che il termine per adempiere all'obbligo risarcitorio, in assenza di specifica indicazione, dovesse essere quello di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite Liguori. La censura mirava quindi a contestare la tardività dell'adempimento e, di riflesso, la legittimità della revoca del beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale, poiché il pagamento dell'importo dovuto alla persona offesa è intervenuto dopo la scadenza del quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata però corretta ex art. 619 c.p.p. nel senso che il termine non coincide con il solo passaggio in giudicato, ma con il quinquennio previsto dalla giurisprudenza di legittimità in assenza di fissazione espressa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 165 c.p.
L'obbligo risarcitorio posto come condizione della sospensione condizionale della pena deve essere adempiuto nel termine rilevante ai fini del mantenimento del beneficio; la sua inosservanza legittima la revoca.
art. 163 c.p.
In mancanza di un termine fissato dal giudice per l'adempimento della condizione, il termine coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 619 c.p.p.
La Corte può correggere la motivazione del provvedimento impugnato quando il dispositivo risulta comunque conforme a diritto.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il termine di adempimento costituisce elemento essenziale del beneficio e deve essere fissato in sentenza o dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; in mancanza, si applica il termine di cinque o due anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
- Il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio nel termine utile determina la revoca ex iure della sospensione condizionale, senza che rilevino le vicende successive dell'obbligazione civile, salvo la sopravvenuta impossibilità di adempiere.
- È manifestamente infondato il ricorso che contesti la revoca del beneficio quando l'adempimento sia avvenuto oltre il termine quinquennale applicabile; in tal caso la decisione impugnata resta corretta nel risultato, anche se la motivazione va rettificata in diritto.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e, al contempo, correggere la motivazione della decisione di merito senza incidere sull'esito sostanziale del provvedimento.
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