Sentenza n. 5910/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del verbale con il quale la Commissione istituita presso la Corte d'appello Milano ha recepito i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia giusto Decreto 5 novembre 2024; - del verbale del 6 febbraio 2025, con il quale la sottocommissione n. 19 per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2024, istituita presso la Corte d'Appello di Milano ha valutato con esito negativo l'elaborato redatto da parte ricorrente; - del verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 con la quale la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della giustizia ha elaborato i criteri di valutazione; - del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024, istituita presso la Corte d'appello di Roma ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il ricorrente aveva manifestato con memoria del 12 gennaio 2026 di non avere più interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: verbali e provvedimenti di valutazione negativa e di inidoneità relativi all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione presso la Corte d'appello di Milano aveva recepito i criteri elaborati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, il verbale del 6 febbraio 2025 con cui la sottocommissione n. 19 aveva valutato negativamente l'elaborato scritto, il verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 della Commissione centrale recante i criteri di valutazione e il provvedimento della sottocommissione presso la Corte d'appello di Roma che lo aveva dichiarato inidoneo a sostenere le prove orali. Dal testo non emergono le specifiche censure dedotte.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La manifestazione, intervenuta nel corso del giudizio, del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando ritenga sussistenti i relativi presupposti.
Come è indicizzato
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