Cassazione Penale, Sentenza n. 49543/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che confermava responsabilità per rapine aggravate (capo 1, 2, 3) e rideterminava le pene per gli imputati. I motivi di impugnazione erano vari: vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva (Aghilar, Stella, altri), errori nella determinazione della pena e violazione dell'art. 133 c.p. (più ricorrenti), errore di applicazione del parametro dell'art. 442, comma 2 c.p.p. per il calcolo della riduzione per il rito abbreviato (Ciociola), richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.3 c.p. per azione sotto suggestione di folla (Sinisi), censure generiche sulla mancata prova del concorso di persone (Dascoli Cl.), e richieste di annullamento o rideterminazione delle pene. Il Pubblico Ministero aveva chiesto annullamento con rinvio per Stella (solo pena), rideterminazione della pena per Ciociola e rigetto/inammissibilità per gli altri.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo nei confronti di Ciociola Maurizio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in due anni e quattro mesi di reclusione e multa di euro 1.800,00 (applicazione corretta del coefficiente per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442 c.p.p.). Per tutti gli altri ricorrenti (Aghilar Cristoforo, Caldarola Ivan, Dascoli Berardino, Dascoli Claudio, Perrucci Dario, Sardella Maurizio, Sinisi Angelo, Stella Alessandro) i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati e quindi respinti. La Corte ha confermato la valutazione di responsabilità dei giudici di merito (anche sulla base di videosorveglianza e dichiarazioni testimoniali) e ha ritenuto generiche molte censure difensive. È stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00, nonché altre statuizioni pecuniarie previste.
Norme richiamate
art. 442 c.p.p. (comma 2)
La Corte ha applicato il coefficiente di calcolo previsto per il rito abbreviato al fine di ridurre la pena di base; per Ciociola la riduzione applicata in appello risultava inferiore a quella prevista dalla legge, quindi è stata corretta la determinazione della pena (2 anni e 4 mesi).
art. 133 c.p.
Riferimento ai criteri di determinazione della pena: il giudice deve motivare il trattamento sanzionatorio valutando disvalore del fatto, comportamento processuale, limiti edittali. La Corte ha ritenuto generiche le contestazioni sull'applicazione di tali criteri quando non si confrontavano con la motivazione dei giudici di merito.
art. 62 n.3 c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti (azione per suggestione della folla). La Corte ha ritenuto infondato il motivo che chiedeva il riconoscimento di tale attenuante, perché l'imputato ha concorso a causare il tumulto e si è avvalso della situazione, quindi non era applicabile l'attenuante.
art. 616 c.p.p.
Previsione che l'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e può comportare il versamento a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Errore nel calcolo delle riduzioni previste per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) è una censura solida: occorre dimostrare con numeri e passaggi la discrepanza tra la pena di base e la diminuzione applicata in sede di appello.
- Censure generiche, non confrontate con la motivazione dei giudici di merito, sono normalmente dichiarate inammissibili: il ricorso deve indicare concretamente il vizio e rapportarsi al contenuto argomentativo della decisione impugnata.
- Il riconoscimento della recidiva o dell'attenuante richiede un confronto con la motivazione e con le risultanze probatorie; non basta un'asserzione di principio: la Corte valuta sia la ricorrenza dei precedenti sia la loro incidenza sulla pericolosità sociale.
- Il giudice può utilizzare uno stesso elemento (es. il percorso criminoso del soggetto) per valutazioni differenti e distinti profili sanzionatori senza violare il principio ne bis in idem, purché la motivazione sia coerente e distinti i profili valutativi.
- Prove tecniche (videosorveglianza) e dichiarazioni testimoniali, quando valutate congruamente dai giudici di merito, costituiscono base solida per affermare il concorso di persone nel reato; per contrastarle il difensore deve svolgere argomentazione precisa sulla loro inattendibilità.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, è probabile la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), salvo comprovati motivi di esonero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49411/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49412/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49415/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49419/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49423/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49425/2022 del 29/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →