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Sentenza

Sentenza n. 495/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 221/2023 emessa dal Tribunale di Trieste, Sez. Lavoro, notificata all'Amministrazione, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rilevato dalla documentazione prodotta che, dopo la proposizione della domanda giudiziale, l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza ulteriori statuizioni sull'esecuzione. Ha condannato il Ministero a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 221/2023, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 221/2023 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. La domanda di ottemperanza si fondava sulla mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero al momento della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;

    L'adempimento dell'Amministrazione intervenuto dopo la proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda, viene meno la materia del contendere.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'adempimento dell'Amministrazione successivo alla proposizione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione, con rifusione al ricorrente anche del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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