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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9731 - Corte di Cassazione

TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Esonero dalla privativa comunale ex art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi) - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato gli avvisi TARSU relativi agli anni 2001-2005. Ha sostenuto, da un lato, che i rifiuti prodotti dalla società fossero rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani in base alla deliberazione comunale n. 32 del 1998 e, quindi, soggetti a tassazione. Dall’altro, ha contestato che la società non avesse adeguatamente provato la superficie destinata alla produzione di rifiuti non assimilati e i presupposti per l’esenzione o riduzione della TARSU. La società ha sostenuto di provvedere autonomamente allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune nei limiti indicati, ritenendo errata la qualificazione della deliberazione comunale come elenco tassativo. I rifiuti prodotti dalla società, per qualità e quantità, dovevano essere considerati assimilati agli urbani e, pertanto, soggetti a TARSU. La superficie di 800 mq destinata a esposizione e vendita era integralmente imponibile. Per la restante superficie, tuttavia, l’avvio autonomo al recupero dei rifiuti non comportava l’esenzione totale né la riduzione della superficie tassabile, ma poteva dare diritto a una riduzione tariffaria proporzionale, da determinare a consuntivo in base alle quantità effettivamente recuperate. Il giudice del rinvio dovrà verificare la prova dello smaltimento o recupero, l’effettiva istituzione e attivazione del servizio comunale negli anni 2001-2005 e la concreta possibilità di utilizzarlo. Se il servizio era istituito ma irregolare, spetta una riduzione della tassa; se mancava concretamente la possibilità di utilizzarlo, la tassa non è dovuta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania. Il ricorso incidentale della società sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, commi 1, 2, lett. g), e 7

    La privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati; i Comuni stabiliscono l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

    I Comuni possono assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività economiche. Il produttore che dimostri di avere avviato tali rifiuti al recupero può sottrarsi alla privativa comunale, ma non ottiene automaticamente l’esenzione dalla TARSU: consegue una riduzione tariffaria proporzionata.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58, 59, 62, 67 e 70

    Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle aree ove si formano, per specifiche caratteristiche e destinazione, rifiuti speciali, tossici o nocivi.

    L’esclusione dalla superficie imponibile riguarda le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati. Non si applica invece, come automatismo, ai rifiuti assimilati agli urbani avviati autonomamente al recupero. Il contribuente deve fornire i dati e la prova delle superfici eventualmente non tassabili e può subire una riduzione della tassa se il servizio è irregolare.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7, comma 2

    Sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.

    L’avvio al recupero dei rifiuti assimilati da parte del produttore dà diritto a una riduzione proporzionale della componente tariffaria, da determinare secondo criteri concreti e documentati. La norma non prevede un’esenzione integrale.

  • D.Lgs. 22/1997, art. 49, comma 14

    Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

    Anche nel sistema della tariffa Ronchi, il beneficio collegato al recupero autonomo è una riduzione proporzionale e non l’esclusione totale dal tributo.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 2 e 4

    Se il servizio, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, il tributo è dovuto in misura ridotta.

    L’irregolarità o insufficienza del servizio comunale comporta una riduzione della tassa, non l’esenzione totale. L’esenzione può operare solo quando manchi in concreto la possibilità per l’utente di utilizzare il servizio.

  • L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3, e L. 26 febbraio 1994, n. 146, art. 39

    L’abrogazione dell’assimilazione automatica prevista dalla normativa previgente ha reso decisivi i regolamenti comunali ai fini dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani.

Massime di principio

  • Per stabilire se i rifiuti prodotti da un’attività economica siano soggetti a TARSU, occorre verificare il regolamento comunale applicabile ratione temporis e non soltanto la classificazione operata dal contribuente.
  • Un elenco comunale dei rifiuti assimilabili può avere carattere esemplificativo, se dal testo del regolamento emerge che non è tassativo; rifiuti analoghi per caratteristiche possono quindi rientrare nell’assimilazione.
  • L’avvio autonomo al recupero di rifiuti assimilati agli urbani non determina automaticamente l’esenzione dalla TARSU né l’esclusione delle relative superfici dalla tassazione.
  • Il beneficio ordinario consiste in una riduzione tariffaria proporzionale alla quantità effettivamente avviata al recupero, che il contribuente deve documentare con idonea attestazione o altra prova verificabile.
  • L’esclusione di una superficie dalla base imponibile richiede la prova specifica della delimitazione dell’area e della produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati; l’onere informativo e probatorio grava sul contribuente.
  • Occorre distinguere tra mancata istituzione del servizio, mancata concreta possibilità di utilizzarlo e semplice irregolarità del servizio: nei primi due casi può non essere dovuta la tassa, mentre nell’ultimo caso spetta normalmente una riduzione.
  • Il giudice tributario può determinare la riduzione tariffaria anche se il Comune non ha fissato correttamente il coefficiente, purché siano provate le quantità effettivamente recuperate e gli altri presupposti.

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