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Sentenza

Sentenza n. 1179/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.50735 Comunicazione: CP700-4485747-P notificata all'azienda agricola in data 14 dicembre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo,

Giustizia amministrativa202300147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per il periodo lattiero-caseario 2002/2003, con connesso aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 14 dicembre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare relativo all’annata 2002/2003, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, unitamente agli atti connessi, presupposti e conseguenti. La comunicazione era stata adottata da AGEA in asserita ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2022, n. 3552. Nel corso del giudizio AGEA ha depositato una relazione attestando di avere annullato le comunicazioni di ricalcolo adottate anteriormente all’11 agosto 2023, compresa quella impugnata, in applicazione dell’art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. n. 103/2023.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’annullamento sopravvenuto della comunicazione impugnata ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente, il cui bene della vita consisteva nell’eliminazione dell’atto di ricalcolo. La cessazione della materia del contendere ricorre quando la pretesa sia stata pienamente e comprovata-mente soddisfatta in via extragiudiziale mediante l’adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento favorevole fondato sulla medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato. Le spese sono state compensate, in ragione sia della definizione in rito sia del fatto che l’annullamento è stato determinato da una disposizione normativa sopravvenuta rispetto all’adozione e alla notificazione dell’atto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. n. 103/2023

    tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    Le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e devono essere sostituite; tale previsione ha determinato l’annullamento della comunicazione impugnata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata pienamente e comprovata-mente soddisfatta mediante un provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione favorevole al medesimo ricorrente e fondato sulla situazione originaria oggetto della controversia.
  • L’annullamento in via amministrativa dell’atto impugnato, quando elimina integralmente il bene della vita leso e rende inutile la decisione sulla domanda di annullamento, determina la cessazione della materia del contendere, non una pronuncia di merito sull’illegittimità dell’atto.
  • La sopravvenienza di una disposizione normativa che privi di effetto gli atti già adottati e imponga la loro sostituzione può giustificare la compensazione delle spese, ove l’annullamento dell’atto impugnato dipenda da tale disciplina successiva alla sua adozione e notificazione.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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