Cassazione Civile, Ordinanza n. 32199/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in nome collettivo operante nel settore edile e i suoi soci impugnavano in cassazione la sentenza della CTR che, in parte, aveva confermato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008. L’accertamento era stato emesso a seguito di controllo sulla contabilità, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché non documentati o non inerenti, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 109 TUIR. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano nullità della sentenza d’appello per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché alcune fatture passive fossero state riprese a tassazione, né perché i costi di gestione della sede fossero deducibili solo al 50%, né quale fosse il presupposto dell’inattendibilità delle scritture contabili. Con il secondo motivo deducevano violazione/falsa applicazione delle norme sulla rettifica induttiva e sulla deducibilità dei costi, sostenendo che le scritture contabili fossero attendibili e che i costi contestati fossero certi, determinati, inerenti e documentati, senza che la loro deducibilità potesse essere esclusa per la mancata prova del pagamento.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente: per i costi della sede commerciale la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, rilevando che nella sede operava anche una socia, con conseguente deducibilità dei costi solo per metà; per le fatture passive della società terza, la ragione del recupero era desumibile dal fatto che l’unico importo escluso dalla ripresa risultava effettivamente pagato, mentre gli altri importi non risultavano corrisposti e, secondo l’atto impositivo richiamato, non erano debitamente documentati. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione di merito sull’inattendibilità delle scritture contabili e sulla documentazione dei costi, questioni già decise dai giudici di merito e non riesaminabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 4, c.p.c.
La Corte esclude la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la decisione impugnata contenesse un sufficiente apparato argomentativo sui punti decisivi.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria è ritenuta sufficiente quando consente di comprendere la ratio della decisione, anche per implicito o per relationem al contenuto dell’atto impositivo.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata quale base dell’accertamento induttivo; la Corte non ne ridefinisce i presupposti in astratto, ma rileva che la censura mirava in sostanza a rimettere in discussione accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.
art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
I costi sono deducibili solo se inerenti e adeguatamente documentati; la mancata prova dell’effettiva corresponsione o della documentazione sufficiente giustifica il loro recupero a tassazione secondo la ricostruzione accolta dalla CTR.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito sui fatti già decisi dai giudici tributari.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La doglianza per nullità della sentenza è infondata quando la motivazione sia comunque intellegibile e sufficiente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata, pur succinta, consenta di ricostruire la ratio decidendi mediante il contenuto complessivo della decisione e degli atti richiamati.
- La deducibilità dei costi d’impresa richiede prova della loro effettiva esistenza, ineranza e adeguata documentazione; in difetto, il recupero a tassazione è giustificato.
- La contestazione sulla inattendibilità delle scritture contabili e sulla prova dei costi costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
- Il motivo di ricorso che, formalmente dedotto come violazione di legge, chieda in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile.
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza può risultare sufficiente anche per implicito, ove emerga con chiarezza la ragione del recupero a tassazione e la base fattuale dell’accertamento.
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