Cassazione Civile, Ordinanza n. 14704/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino bangladino, aveva domandato in primo grado il riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, della protezione sussidiaria; e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale di Milano aveva rigettato tutte le domande. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione, ma il contenuto specifico dei motivi non è riportato nel testo. La Corte, prima di esaminare il merito, ha rilevato un vizio della procura speciale per il ricorso per cassazione: la procura era apposta in calce al ricorso, recava gli estremi del provvedimento impugnato e la data di rilascio, ma non conteneva alcuna certificazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, limitandosi alla formula "Visto per autentica". Tale mancanza rendeva la procura non conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. Il Ministero intimato non ha svolto difese nel merito, limitandosi a chiedere di partecipare all'eventuale udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo non validamente certificata dal difensore la data di conferimento della procura speciale, requisito richiesto per il ricorso avverso i decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. Non è stata pronunciata condanna sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"Visto per autentica"; procura speciale con data di rilascio non certificata come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato
Per il ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nel procedimento speciale in materia di protezione internazionale, la procura deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, anche con unica sottoscrizione, insieme all'autenticità della firma del conferente; la mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
artt. 83 e 365 c.p.c.
Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
La sentenza richiama la decisione della Corte costituzionale che ha ritenuto non contrastante con tali parametri il requisito di certificazione della data della procura.
artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
Richiamati in relazione alla verifica di compatibilità costituzionale della disciplina processuale speciale.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati come parametri sovranazionali considerati nella valutazione di costituzionalità della norma processuale.
artt. 6, 1.3 e 14 CEDU
Richiamati anch'essi nel giudizio di compatibilità della disciplina processuale speciale.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
L. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamata indirettamente attraverso l'art. 13 sul contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i decreti pronunciati in materia di protezione internazionale ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere redatta in modo da consentire la verifica della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La certificazione della data di conferimento della procura da parte del difensore è un requisito formale essenziale: non basta l'autentica della sottoscrizione del conferente se manca l'esplicita attestazione della data richiesta dalla legge speciale.
- La mancata certificazione della data di rilascio della procura speciale comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese processuali.
- In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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