Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2275/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.992/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 992/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. La sentenza, divenuta definitiva e notificata all'Amministrazione, aveva riconosciuto per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 il diritto alla corresponsione di complessivi euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'ammontare definitivo deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti. Pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, in particolare gli artt. 1282 e ss. c.c. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione coattiva dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da completare entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rimedio per dichiarare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo, con nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell'obbligo di esecuzione derivante dal giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo per i pagamenti dovuti dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Imponendo la verifica della misura e della decorrenza degli interessi, delimitano il calcolo degli accessori dovuti in sede di ottemperanza; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre quanto risulti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto un giudicato di condanna al pagamento di somme non costituisce il credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
  • In sede di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione: l'importo dovuto deve essere definitivamente verificato sulla base del titolo, della misura e della decorrenza degli interessi stabilite dalla legge e degli adempimenti parziali eventualmente intervenuti.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il creditore può promuovere il recupero coattivo nei confronti dell'Amministrazione obbligata al pagamento di somme di denaro.
  • Quando l'Amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.