Cassazione Civile, Ordinanza n. 07424/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di usucapione su alcuni terreni siti in Comune di Pontecagnano Faiano, intestati a una società. Il tribunale aveva accolto la domanda di usucapione proposta dalla possessora, ritenendo provato il possesso ultraventennale, pacifico, continuo e con animus possidendi, anche sulla base di attività edilizie e autorizzazioni comunali riferite ai terreni. Aveva quindi rigettato la riconvenzionale di rivendicazione della società. La corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di legittimazione ad agire della controparte, perché si era qualificata come titolare e gestore di un camping senza dimostrare il titolo; 2) violazione delle norme sull'usucapione e sull'onere della prova, lamentando che le prove non dimostrassero possesso ventennale utile; 3) erronea declaratoria di assorbimento della domanda riconvenzionale di rivendicazione; 4) omessa pronuncia/motivazione sul fatto che, al più, la controparte avrebbe potuto usucapire un diverso diritto reale, come la superficie, e non la proprietà; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che non vi sarebbe stata prova dell'esercizio di prerogative dominicali sull'intero bene, ma solo di una parziale invasione con manufatti abusivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la legittimazione ad agire va valutata sulla base della domanda prospettata e non della effettiva titolarità del diritto: quindi era sufficiente la deduzione dell'usucapione della proprietà dei terreni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa in cassazione; ha anche ribadito che l'art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e che l'art. 2697 c.c. è violato solo se l'onere probatorio viene erroneamente ripartito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che l'accoglimento della domanda di usucapione della proprietà assorbiva necessariamente la riconvenzionale di rivendicazione sul medesimo bene. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, precisando che la domanda riguardava l'usucapione della proprietà dei terreni, non della proprietà superficiaria delle costruzioni, e che l'attività edificatoria può costituire manifestazione del possesso utile a usucapire il fondo. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, non essendo il vizio di cui all'art. 360, n. 5, deducibile contro la sentenza d'appello confermativa fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato nel primo motivo solo come parametro normativo evocato dalla ricorrente; la Corte decide sul tema della legittimazione ad agire sulla base della domanda proposta.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte ribadisce che la legittimazione si valuta in relazione alla fattispecie prospettata.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte conferma che la legittimazione ad agire dipende dall'allegazione della situazione giuridica dedotta.
art. 1158 c.c.
Norma sull'usucapione ventennale richiamata nel secondo motivo; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente applicato i presupposti dell'usucapione valutando le prove raccolte.
art. 1163 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne ravvisa violazione perché il ricorso tendeva a una rivalutazione del fatto.
art. 1167 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne fa applicazione autonoma nel dispositivo del ragionamento.
art. 2943 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non affronta specificamente la norma, ritenendo inammissibile la censura di merito.
art. 2697 c.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando valuta le prove e ritiene assolto l'onere da chi ne era gravato.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per affermare che la valutazione comparativa e la scelta tra prove contrapposte è attività riservata al giudice di merito.
art. 948 c.c.
Richiamato nel terzo motivo; l'accoglimento dell'usucapione della proprietà rende assorbita la rivendicazione del medesimo bene.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte esclude l'omessa pronuncia, osservando che la sentenza d'appello ha deciso sulla domanda di usucapione della proprietà proposta in giudizio.
art. 832 c.c.
Richiamato per affermare che lo ius aedificandi è una facoltà del proprietario e che l'attività edificatoria può integrare manifestazione del possesso utile a usucapire il fondo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro evocato per i motivi di violazione di legge; la Corte distingue tra error in iudicando e inammissibile rivalutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; non è utilizzabile in presenza di doppia conforme sulle medesime ragioni di fatto.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di sentenza d'appello confermativa fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado, è inammissibile il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste nei casi di rigetto conforme alla proposta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione del ricorso.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende, in conseguenza della definizione del ricorso conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire si verifica con riguardo alla domanda come proposta e alla situazione giuridica allegata, non alla prova della effettiva titolarità del diritto sostanziale, che attiene invece al merito.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la ricostruzione dei fatti e la scelta tra prove contrastanti appartengono al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando abbia semplicemente attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non ricorre quando il giudice abbia ritenuto assolto o meno tale onere all'esito della valutazione del compendio istruttorio.
- L'accoglimento della domanda di usucapione della proprietà del bene rende assorbita la riconvenzionale di rivendicazione sul medesimo compendio.
- L'esercizio di attività edificatoria sul fondo può costituire manifestazione del possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà del terreno, poiché lo ius aedificandi è una facoltà insita nel diritto di proprietà.
- Il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse rationes di fatto, ricorrendo la c.d. doppia conforme.
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