Sentenza del 24/02/2021 n. 1656 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 72/2021 AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Imposta Registro - Agevolazione prima casa - Contratto a favore del terzo - Terzo beneficiario estraneo ad obblighi tributari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni prima casa invocate in un contratto di compravendita stipulato a favore di un terzo (nipote minore). L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso per mancanza di prova dell'accettazione del terzo, sostenendo che il terzo consegue immediatamente l'acquisto e che pertanto l'onere probatorio sulla rinuncia sarebbe in capo al contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto che, ai fini dell'imposta di registro, il soggetto obbligato è individuato ex lege nelle parti contraenti (stipulante e promittente); il terzo beneficiario, non essendo parte contraente né intervenuto nella formazione dell'atto, non è obbligato alla registrazione né al pagamento dell'imposta e non può essere destinatario di una maggiore imposta. Nel caso concreto il beneficiario era un minore estraneo alla formazione dell'atto; la pretesa impositiva nei suoi confronti è stata dunque ritenuta infondata. Nulla per le spese del grado, non essendosi costituito l'appellato.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986, art. 10
Individua i soggetti obbligati alla richiesta di registrazione: l'obbligo riguarda le parti contraenti; il terzo beneficiario, non essendo parte, non rientra automaticamente tra i richiedenti.
D.P.R. 131/1986, art. 57, 1° co.
oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile
Stabilisce i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta; il terzo beneficiario non è incluso tra tali soggetti salvo i casi espressamente previsti (es. chi richiede la registrazione).
D.P.R. 131/1986, art. 12
Richiamato in relazione alle ipotesi (non pertinenti nel caso) in cui scritture private non autenticate o atti formati all'estero possano incidere sulla posizione del terzo; non applicabile nella fattispecie esaminata.
Codice civile, art. 1372
Principio di relatività del contratto: il contratto ha forza di legge tra le parti. La ratio giustifica l'eccezione nel caso del contratto a favore del terzo, che produce effetti favorevoli per il terzo ma non lo rende parte contraente soggetta agli obblighi fiscali.
Codice civile, art. 1411
Definisce il contratto a favore del terzo: è valido e produce effetti indipendentemente dall'accettazione del beneficiario; tuttavia, fiscalmente gli obblighi gravano sulle parti contraenti (stipulante e promittente).
Massime di principio
- Nel contratto a favore del terzo gli obblighi di registrazione e di pagamento dell'imposta di registro gravano di norma sulle parti contraenti (stipulante e promittente), non sul terzo beneficiario che non è parte dell'atto.
- La mera circostanza che il terzo acquisti il diritto per effetto del contratto non fa sorgere automaticamente a suo carico l'obbligo tributario, salvo che il terzo abbia partecipato alla formazione dell'atto, abbia richiesto la registrazione o abbia assunto il ruolo di richiedente.
- L'Ufficio deve indirizzare eventuali pretese impositive verso i soggetti individuati dalla normativa (parti contraenti); non può addebitare a terzi beneficiari l'imposta senza elementi che dimostrino la loro posizione soggettiva di obbligati (es. firma, richiesta di registrazione, accettazione intervenuta con effetti fiscali).
- Se il beneficiario è minorenne o non ha partecipato all'atto, la posizione di estraneità rafforza l'impossibilità di sostenerne la responsabilità fiscale.
- Eccezioni pratiche: il terzo può divenire obbligato se abbia firmato l'atto, richiesto la registrazione, abbia accettato con effetti ante operam o si trovi nelle ipotesi specifiche previste dalla normativa fiscale (es. riferimenti all'art.12 DPR 131/86); prima di agire l'Ufficio deve verificare tali circostanze.
- In caso di revoca di agevolazioni (es. prima casa) l'accertamento deve essere calibrato sulla soggettività tributaria effettiva: l'atto di accertamento rivolto a un terzo deve essere supportato da prova della sua posizione di obbligato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 feb 2021Sentenza del 24/02/2021 n. 26 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 feb 2021Sentenza del 24/02/2021 n. 129 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 feb 2021Sentenza del 24/02/2021 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 24 feb 2021Sentenza del 24/02/2021 n. 231 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 24 feb 2021Sentenza del 24/02/2021 n. 298 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 feb 2021Sentenza del 24/02/2021 n. 302 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →