Sentenza n. 897/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissibilità della domanda di finanziamento al Fondo Competitività Imprese, rigetto dell’istanza di riesame ed elenchi degli esiti delle domande
Esito
Favorevole al resistente (gestore del fondo e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la decisione di non ammissibilità della propria domanda di accesso al Fondo Competitività Imprese – PR Calabria FESR-FSE 2021/2027, Azione 1.3.1., nonché il successivo rigetto dell’istanza di riesame e gli elenchi degli esiti delle domande, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il giudizio è stato proposto con quattro motivi di diritto, il cui contenuto specifico non è riportato nella sentenza. In sede cautelare il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuando quali controinteressati i soggetti collocati negli elenchi degli ammessi o idonei, e ha posto a carico della ricorrente l’impulso necessario per l’adempimento: predisposizione e trasmissione alla Regione dei file da pubblicare, individuazione dell’elenco dei controinteressati e pagamento delle spese di pubblicazione. La ricorrente non ha eseguito tali attività entro i termini perentori assegnati, né ha dimostrato di aver tentato di provvedervi o di aver chiesto tempestivamente chiarimenti o una proroga. Ha chiesto in udienza la rimessione in termini per errore scusabile, sostenendo la difficoltà di predisporre l’elenco dei controinteressati e affermando che le relative informazioni sarebbero state nella disponibilità della Regione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Regione Calabria e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i quattro motivi di ricorso. Il Collegio ha ritenuto che l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, pur potendo richiedere la collaborazione dell’amministrazione per la pubblicazione sul sito, fosse disposta nell’interesse della ricorrente e richiedesse quindi il suo impulso processuale. La ricorrente era stata espressamente onerata di fornire alla Regione i documenti necessari e di versare le spese amministrative, ma non aveva svolto tali adempimenti. Il TAR ha escluso che sussistesse una difficoltà oggettiva nell’individuazione dei controinteressati, poiché gli elenchi erano già pubblicati e consentivano di individuare i soggetti interessati. La pubblicazione tardiva effettuata sul sito di Fincalabra, inoltre, era avvenuta con modalità diverse da quelle prescritte dall’ordinanza cautelare e non poteva produrre l’effetto legale di integrazione del contraddittorio. È stata respinta l’istanza di rimessione in termini per insussistenza dell’errore scusabile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, c.p.a.
Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35.
L’inosservanza del termine e delle modalità fissate per l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami comporta la conseguenza processuale prevista dall’art. 35 c.p.a.; l’adempimento richiede l’impulso della parte ricorrente, nel cui interesse è disposto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a causa della mancata tempestiva integrazione del contraddittorio.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato nell’ordinanza cautelare che ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato in relazione al deposito della memoria della ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, la parte ricorrente deve rispettare puntualmente il termine e le modalità fissate dal provvedimento giudiziale; la mancata tempestiva notificazione e il mancato deposito della relativa prova comportano l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
- La notificazione per pubblici proclami non è un mero strumento di pubblicità dell’esistenza del giudizio, ma una forma di notificazione diretta a rendere effettivo il contraddittorio; pertanto, devono essere individuati i destinatari secondo le prescrizioni del giudice e devono essere pubblicati gli atti e le informazioni richiesti con le modalità stabilite.
- Anche quando la pubblicazione materiale dell’avviso è demandata a un’amministrazione, l’impulso per l’integrazione del contraddittorio resta a carico della parte ricorrente, che deve fornire tempestivamente i documenti necessari, sostenere gli eventuali costi prescritti e attivarsi per superare eventuali difficoltà operative.
- La rimessione in termini per errore scusabile non può essere riconosciuta quando la parte non dimostri una difficoltà oggettiva impeditiva dell’adempimento, non abbia effettuato alcun tempestivo tentativo di esecuzione o interlocuzione con l’amministrazione e non abbia chiesto nel termine chiarimenti o proroghe al giudice.
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