Cassazione Penale, Sentenza n. 1057/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 29/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen.; il ricorrente ha dedotto violazione di legge sostenendo che la richiesta riguardava l'applicazione dell'art. 47 ter, comma 01, per cui le ragioni di inammissibilità indicate nel provvedimento (con riferimento all'entità del residuo di pena) non erano applicabili
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente e il difensore hanno depositato rinuncia perché, nel frattempo (11/09/2024), il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha accolto la domanda di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter. Di conseguenza la Corte ha definito il procedimento con una decisione di natura processuale; non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Norme richiamate
art. 47 ter ord. pen.
Disciplina la misura alternativa della detenzione domiciliare; la Corte osserva che, benché il ricorrente avesse contestato l'applicazione di valutazioni sul residuo di pena, la richiesta era specificamente diretta all'applicazione di tale norma e la decisione è divenuta poi priva di oggetto per l'accoglimento successivo
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'interesse all'impugnazione: l'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della sua decisione e deve mirare a ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella impugnata
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (giurisprudenza)
Definisce la nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta": l'interesse all'impugnazione viene meno se, per mutata situazione di fatto o diritto intervenuta nel frattempo, la finalità dell'impugnante è stata soddisfatta o ha perso rilevanza
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (giurisprudenza)
Conferma che l'interesse all'impugnazione va valutato sia al momento della proposizione sia al momento della decisione e che la sopravvenuta rinuncia o l'accoglimento dell'istanza originaria determinano la carenza d'interesse
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve esistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione: se l'obiettivo dell'impugnazione viene realizzato nel frattempo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La rinuncia espressa dal ricorrente o dal difensore e la produzione di documentazione che dimostri l'accoglimento dell'istanza originaria determinano normalmente l'inammissibilità del ricorso per perdita dell'utilità della decisione
- Nel caso di sopravvenuta carenza di interesse la Corte può decidere senza entrare nel merito e, di norma, non infligge condanne per spese o sanzioni se l'inammissibilità non configura una soccombenza sostanziale
- Quando si impugna un provvedimento che nega l'accesso a una misura alternativa (es. detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter), è utile monitorare tempestivamente l'evoluzione procedimentale e valutare la revoca o la rinuncia al ricorso se la misura viene concessa, allegando la documentazione probatoria
- Le doglianze di diritto (es. erronea applicazione di criteri sul residuo di pena) restano rilevanti solo se permangono gli effetti negativi della decisione impugnata; in mancanza di utilità pratica la Corte non provvede sul merito
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