Cassazione Penale, Sentenza n. 25161/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la rinuncia intervenuta (art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.). Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 31/01/2025 che, in sede di rinvio sull'appello cautelare proposto da Massimo Ballone, aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura custodiale disposta con ordinanza del GIP del 13/03/2023, ma aveva mantenuto l'efficacia dell'ordinanza cautelare ex art. 27 c.p.p. del GIP di Reggio Calabria del 25/10/2023 (derivata dalla declaratoria di incompetenza del GIP di Napoli del 06/10/2023). Il ricorrente deduceva che, avendo il Tribunale riconosciuto la retrodatazione anche dell'ultimo episodio (31/03/2020) ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., e trattandosi degli stessi fatti già oggetto dell'ordinanza cautelare del GIP di Napoli (eseguita il 16/11/2022) e di quella reggina (eseguita il 03/05/2023), anche l'ordinanza ex art. 27 sarebbe soggetta alla retrodatazione e quindi perente/inefficace; in sostanza contestava l'autonomia dell'ordinanza ex art. 27 rispetto al decisum sulla perenzione. Successivamente il ricorrente ha però rinunciato al ricorso in Cassazione, motivando la rinuncia con la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari (ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 12/05/2025).
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Riconosciuta la possibilità di 'retrodatazione' di una misura cautelare in relazione a precedenti episodi contestati; tale retrodatazione può determinare la perenzione della misura se i termini sono decorso
Ordine del GIP emesso a seguito di declaratoria di incompetenza; il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza ex art. 27 abbia autonomia rispetto alla precedente misura reggina e permaneva efficace nonostante la perenzione della misura originaria del 13/03/2023
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso e la loro esposizione; il ricorso conteneva le doglianze di cui all'articolo richiamato
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'impugnante; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in forza della rinuncia del ricorrente
giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Haeres, Rv. 273882 - 01)
Principio secondo cui la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al rinunziante può esonerare dall'irrogazione di sanzioni pecuniarie, pur non evitando la condanna al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; prima di proporre ricorso bisogna valutare la persistenza dell'interesse alla decisione.
- La sostituzione della misura cautelare con una meno gravosa (es. arresti domiciliari) può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e giustificare la rinuncia alle impugnazioni pendenti.
- La 'retrodatazione' ex art. 297, comma 3, c.p.p. può far decorrere i termini e provocare la perenzione di misure cautelari; tuttavia l'effetto sulla validità di altri provvedimenti (es. ordinanza ex art. 27) dipende dall'autonomia del titolo cautelare rispetto al provvedimento originario e dalla identità soggettiva/oggettiva dei fatti e delle imputazioni.
- Occorre distinguere tra provvedimenti cautelari formalmente autonomi e provvedimenti che sono mera prosecuzione o traslazione di una decisione precedente: la semplice sovrapposizione di fatti non determina automaticamente la perenzione di un provvedimento diverso, salvo che non sia dimostrabile la coincidenza sostanziale e l'assenza di autonomia.
- In caso di dubbio sull'autonomia di un'ordinanza ex art. 27 rispetto a misure anteriori, conviene dedurre tale questione dettagliatamente nei gradi precedenti (GIP/Tribunale del riesame) e documentare i tempi di esecuzione per calcolare eventuali termini di perenzione.
- La rinuncia motivata da sopravvenuta mancanza di interesse non impedisce la condanna alle spese processuali, ma può giustificare l'esclusione di sanzioni pecuniarie secondo i principi di giurisprudenza consolidata.
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